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DIRITTO DI ABITAZIONE

MessaggioInviato: 11/12/2019, 16:53
da annama
Ciao a tutti,
ho il caso di un immobile di proprietà al 100% del sig. A e dove è presente 1/3 di usufrutto a favore della madre.
in questo immobile viveva il Sig. A con la moglie e figli.

Alla morte del Sig. A, la moglie può vantare il diritto di abitazione sul 100% nonostante la presenza di un usufrutto in favore della suocera? oppure essendo presente un soggetto terzo il diritto di abitazione non può essere riconosciuto, e pertanto i figli pagano per la loro quota di possesso? e alla morte della suocera, avvenuta qualche anno dopo quella del figlio, nel momento in cui si riunisce l'usufrutto alla piena proprietà, cosa succede?

Grazie

Re: DIRITTO DI ABITAZIONE

MessaggioInviato: 12/12/2019, 10:25
da Unborn
C'è giurisprudenza contrastante in tal senso. Stando all'art.540 del c.c. al quale si rifanno alcuni orientamenti no, ovvero quando c'è la comproprietà di terzi sulla casa familiare non è possibile il diritto di abitazione al coniuge superstite. Francamente a noi non è mai capitato, quindi non avrei casi concreti da portarti ad esempio.

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare [144 c.c.] e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni

Re: DIRITTO DI ABITAZIONE

MessaggioInviato: 12/12/2019, 13:17
da AsproMonte
La cosa certa è che la madre essendo usufruttuaria erediterà 1/3 (pari alla sua quota di usufrutto) mentre tutto il resto andrà in successione (legittima o testamentaria) :?

Re: DIRITTO DI ABITAZIONE

MessaggioInviato: 12/12/2019, 15:36
da lucio guerra
Il diritto d'abitazione del coniuge superstite, previsto dall'art. 540 c.c., così come modificato dalle l. 19 maggio 1975 n. 151, rappresenta un prelegato (legato fatto a un erede o a uno dei coeredi oltre alla porzione che gli spetta) ex lege (quindi il coniuge acquista tali diritti anche se rinunzia all'eredità) per effetto del quale al coniuge superstite sono riservati "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Il diritto d’abitazione del coniuge superstite, applicabile anche in caso di successione legittima, si costituisce al momento del decesso di uno dei coniugi, qualora in tale momento (decesso) la casa adibita a residenza familiare risulti di proprietà del defunto o comuni.

Pertanto, come evidenziato dalla giurisprudenza prevalente, nel caso di comproprietà con terzi della casa familiare al momento della costituzione del diritto reale di godimento (decesso di uno dei coniugi), non risulta applicabile il diritto d'abitazione del coniuge superstite in quanto la comproprietà con i terzi fa venir meno i presupposti per il diritto di abitazione ed uso, visto che non può essere realizzato l'interesse del coniuge superstite al pieno godimento dei beni in oggetto dei diritti stessi.

Si evidenzia infine che, con riferimento al sistema della trascrizione (c.d. pubblicità dichiarativa), vige tra l’altro la regola fondamentale per effetto della quale, nel trasferimento di diritti di proprietà o diritti reali di godimento, prevale quello che viene trascritto per primo, anche se successivo nel tempo.

Re: DIRITTO DI ABITAZIONE

MessaggioInviato: 16/06/2021, 7:17
da Unborn
Ulteriore conferma a quanto scritto da Lucio da recente sentenza n. 15000 del 28/5/2021

https://www.ufficiotributi.it/no-al-diritto-di-abitazione-se-la-casa-e-di-comproprieta-di-un-terzo.html