restituzioni atti non notificati

restituzioni atti non notificati

Messaggioda Enrico » 16/12/2019, 14:06

Mi sono stati restituiti dal messo comunale di un paese degli avvisi di accertamento IMU e TASi non notificati , con la seguente motivazione: "si restituiscono i vs atti non notificati. La richiesta di notifica atti tramite messi comunali si chiede dopo aver fatto il tentativo di notifica postale.Le norme dell'art 149 c.p.c. e legge 890(1982 art 12 e 14 prevedono di servirsi prima del servizio postale per la notifica degli atti, nel caso questo ha esito negativo (per irreperibilità, trasferimento o altro) si chiede la notifica tramite i messi comunali, giustificandone i motivi e allegando fotocopia della racc. a/r ritornata indietro. Pertanto ogni richiesta senza le motivazioni su edotte vi verrà restituita"
"
che ne pensate ??
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Re: restituzioni atti non notificati

Messaggioda lucio guerra » 16/12/2019, 14:50

mai successo

mai avuta una risposta del genere

ogni altro commento è superfluo
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Re: restituzioni atti non notificati

Messaggioda Enrico » 16/12/2019, 15:13

che gli rispondo?
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Re: restituzioni atti non notificati

Messaggioda AsproMonte » 16/12/2019, 17:17

Art. 149 c.p.c.. (Notificazione a mezzo del servizio postale).
Se non ne e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo e' allegato all'originale.

Art. 12 Legge n. 890/1982.
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo ((30 marzo 2001, n. 165,)) e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.

Art. 14 Legge n. 890/1982.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente ((deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e)) puo' eseguirsi a mezzo della posta ((direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile,)) a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalita' previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le altre modalita' di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.
Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e' ridotto della meta'.


Partiamo dalle norme di legge, secondo me qualcuno confonde il significato dei verbi "potere" e "dovere" ;)
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Re: restituzioni atti non notificati

Messaggioda Enrico » 02/01/2020, 14:40

questa la mia risposta al messo :

Si fa seguito alla nota xxxxxxx acquisita al prot. gen.le dell’Ente al n. xxxxxxx, a firma della S.V. con la quale vengono restituiti NON NOTIFICATI i seguenti avvisi di accertatamento:
• xxxxxxxxx
motivando la restituzione degli atti con riferimento a norme, art 149 c.p.c. e legge 890/1982 art 12 e 14, che per opportuna memoria si riportano di seguito:
Art. 149 c.p.c.. (Notificazione a mezzo del servizio postale).
Se non ne e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo e' allegato all'originale.

Art. 12 Legge n. 890/1982.
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti
adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo ((30 marzo 2001, n. 165,)) e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.

Art. 14 Legge n. 890/1982.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente ((deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e)) puo' eseguirsi a mezzo della posta ((direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile,)) a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalita' previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le altre modalita' di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.
Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e' ridotto della meta'."

Dall'attenta lettura delle norme su citate non si evince in alcun modo l’obbligo da parte dell’Ente richiedente la notifica di doversi avvalere prioritariamente del servizio postale, né è riportato che l’Ente debba giustificare i motivi della richiesta di notifica ai messi comunali.

Alla luce di quanto sopra, stante la necessità di procedere alla notifica degli atti su indicati, prima della prescrizione degli stessi, questo Comune procederà alla notifica a mezzo del servizio postale, evidenziando e sottolineando che in decadenza del diritto provvederà a segnalare l’accaduto alla Corte dei Conti, per danno erariale, alla Procura della Repubblica per omissione di atti d ufficio e all’ANAC per i profili relativi all’anticorruzione.
Resta inteso che questo ufficio continuerà, per il futuro a richiedere la notifica di atti a codesto servizio notifiche.
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ora a questa mia nota è arrivato il riscontro a firma del segretario comunale di quel paese che così recita:
"In riscontro alla Vostra, pervenuta in data xxxxxxxxx, corre l'obbligo per la scrivente amministrazione significarVi quanto segue.
La legge 3 agosto 1999 n. 265, al comma 1 dell'art. 1O, stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge".
Al successivo comma 5, che ha sostituito il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dispone che "Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".
In genere la notificazione di qualsiasi atto - compresi, quindi, altresì gli atti tributari locali -si
sostanzia in un procedimento finalizzato a determinare la conoscenza "legale" dell'atto in capo al destinatario (Cassazione, SS.UU., n. 23675/2014).
È frequente, infatti, che la notificazione degli atti tributari venga eseguita a mezzo del servizio postale, attraverso l'invio dell'atto tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Orbene, la notifica può senz'altro effettuarsi senza l'intermediazione di un agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale o messo speciale dell'ufficio finanziario), e in tal caso si parla di notificazione "diretta".
La norma generale di riferimento in materia è costituita dall'art. 14, L. n. 890/1982, in base al quale
la notifica "degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente" può sempre essere eseguita "a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", attraverso la raccomandata "per atti giudiziari", secondo le modalità stabilite dalla riferita Legge n. 890/1982.
Inoltre, una serie di ulteriori disposizioni consentono l'esecuzione della notifica in via "diretta" mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, la cui disciplina è contenuta essenzialmente nel D.P.R. n. 655/1982 e nei decreti del ministero dello Sviluppo economico del I 0 ottobre 2008 ("Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale") e del ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001.
Giova segnalare che, a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della Legge n.
146/ l 998 (che ha modificato l'art. 14 della Legge n. 890/1982), gli uffici finanziari locali possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che, quando 1111 Ufficio finanziario ricorre a tale facoltà
di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti ilservizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982 (Cassazione nn. 12083/2016; 10232/2016; 7184/2016; 325412016; 14501/2016; v. anche Cassazione n. 17598/201O e n. 704/20 I 7).

Da tale impostazione, la medesima Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario locale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui ali' art. 1335 e.e., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Non è, quindi, ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente
consegnato a mezzo posta nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto (Cassazione nn. 9246/2015; 25128/2011; 12184/2013, 11708/2011).
Ciò per la ragione che l'attività complessivamente svolta dall'Agente postale, sia quella
espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento sia quella presupposta, come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto in relazione alla previsione di cui agli articoli 20 e 26 del D.M. I 0 ottobre 2008, è assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dagli articoli 2699 e 2700 e.e., attesa la natura di atto pubblico spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso (Cassazione, SS.UU., n. 21712/2004 e n. 99621201 O; Cassazione, n. 17723/2006; n. 17598/2010; n. 20027/2011; n. 9111/2012; n. 270/2012; n.
14146/2014; nn. 879, 924, 6126, tutte del 2016; conforme, in tema di notifica di cartelle esattoriali,
Cassazione n. 11708/2011: "La cartella esattoriale può essere notificata,ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, direttamente da parte de//' ufficio mediante raccomandata con aviso di ricevimento. nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,
senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale".
Di conseguenza, in generale a tutte le pubbliche amministrazioni, ivi incluse -naturalmente -le autonomie locali, è attribuito il potere di provvedere direttamente alla notificazione dei propri atti a mezzo del servizio postale secondo le modalità della legge n. 890/82 la quale riguarda letteralmente "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari".
In precedenza, la notificazione diretta dei propri atti rappresentava un'eccezione come nel caso del
procedimento sanzionatorio per il quale l'art. 14 della legge n. 689/81 tuttora stabilisce che la notificazione del verbale di contestazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, altresì da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione
E', in definitiva, interessante notare che la disposizione del citato art. 14 della legge n. 689/81 continua
a rappresentare una peculiarità nel senso che, normalmente, le pubbliche amministrazioni locali notificano i propri atti utilizzando il servizio postale secondo le modalità della predetta legge n. 890/82 mentre, sempre nell'ambito del procedimento sanzionatorio, la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione segue la regola ormai generale della notificazione mediante il servizio postale dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla citata legge n. 890/82."


Ora che faccio? si continua a confondere, come già detto nel forum, tra "possono" e "devono" .
il bello è che fino a quale mese fa mi hanno notificato tranquillamente gli avvisi .
Enrico
 
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Re: restituzioni atti non notificati

Messaggioda dandy71 » 02/01/2020, 16:12

Io mi avvalgo del messo comunale solo in caso di impossibilità (restituzione per irreperibilità, indirizzo incompleto, ecc.) di notifica a mezzo posta.

Questo è il testo della mia richiesta:

OGGETTO : Richiesta di notifica tramite Messo comunale atto respinto dall’Ufficio Postale con l’annotazione “IRREPERIBILITA’”.

Poiché tramite il servizio postale non è stato possibile notificare gli allegati provvedimenti:
- Avviso di Accertamento TARI n. 87 anno d’imposta 2016 Intestato a _________________________
Si trasmette copia degli stessi pregando di effettuare indagini allo scopo di reperire l’interessato e notificargli se possibile gli atti, restituendo a questo ufficio le relate di notifiche.
Nel caso di trasferimento dell’interessato si invita a far proseguire gli atti per la nuova destinazione, dandone notizia all’ufficio scrivente.
Qualora non fosse possibile notificare gli atti all’interessato, si prega di procedere alla notifica mediante deposito alla Casa Comunale.
Si allega altresì copia della notifica a mezzo posta non andata a buon fine.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
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Re: restituzioni atti non notificati

Messaggioda Enrico » 03/01/2020, 9:10

Ti ringrazio per la risposta, ma la normativa non mi impone l'obbligo di fare un "primo tentativo con le poste" , mi sa tanto che il messo c'è l'ha con il mio Comune , anche perché, come ho detto fino al qualche mese prima mi ha notificato senza problemi gli avvisi di accertamento.
Quindi analoga riposta avrebbe dovuto dare anche agli altri Enti , compreso l'Agenzia delle Entrate che spesso richiede la notifica di atti anche al messo del mio Comune.
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Re: restituzioni atti non notificati

Messaggioda AsproMonte » 15/01/2020, 11:26

Mi sono perso nella lunghezza della risposta data che mette in evidenza la volontà di far perdere tempo, mi permetto solo di ridire che in quel Comune hanno confuso il significato dei verbi potere e dovere :twisted:
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