ALCUNE IMPORTANTI NOVITA' IMU 2020

1) non mi sembra ci sia traccia della riproposizione della agevolazione abitazione principale per pensionati AIRE
2) "finzione giuridica" aree edificabili, importante novità : Come previsto all’art.1 comma 743, ultimo periodo, Legge 27-12-2019 n.160, si evidenzia che in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;
Pertanto qualora l’area edificabile sia di proprietà di più soggetti passivi, l’agevolazione (sono considerati, tuttavia, non fabbricabili) sarà applicabile esclusivamente per la quota di proprietà del soggetto passivo che possiede e conduce direttamente il terreno, in possesso quindi dei requisiti sopra indicati (coltivatore diretto o iap), mentre resteranno soggette al versamento dell’imposta come “area edificabile” le restanti quote di proprietà degli altri soggetti passivi, in quanto non in possesso dei requisiti di legge.
3) Applicazione "Nuova IMU" anche agli Immobili F/2 (unità collabenti)
La nuova definizione di fabbricato, quale unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano «con attribuzione di rendita catastale»: inciso che finisce per neutralizzare l'orientamento della Cassazione affermatosi sugli immobili collabenti (F2), perché la mancanza della rendita catastale non consente più di ritenere questi immobili "fabbricati". Si ricorda che la Cassazione (sentenze n. 17815/2017, n.23801/2017, n. 25774/2017, n. 7653/2018 eccetera) ha affermato che i fabbricati diroccati, iscritti nella categoria catastale F2, non sono soggetti all'Ici-Imu per azzeramento della base imponibile stante la mancata attribuzione della rendita e l'incapacità per tali fabbricati di produrre ordinariamente un reddito proprio. Ora alla luce della modifica normativa la nuova Imu sarà applicabile anche ai fabbricati collabenti, considerando come base imponibile l'area fabbricabile sottostante.
4) ACCERTAMENTO ESECUTIVO applicabile anche agli enti locali
5) FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE : Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.
2) "finzione giuridica" aree edificabili, importante novità : Come previsto all’art.1 comma 743, ultimo periodo, Legge 27-12-2019 n.160, si evidenzia che in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;
Pertanto qualora l’area edificabile sia di proprietà di più soggetti passivi, l’agevolazione (sono considerati, tuttavia, non fabbricabili) sarà applicabile esclusivamente per la quota di proprietà del soggetto passivo che possiede e conduce direttamente il terreno, in possesso quindi dei requisiti sopra indicati (coltivatore diretto o iap), mentre resteranno soggette al versamento dell’imposta come “area edificabile” le restanti quote di proprietà degli altri soggetti passivi, in quanto non in possesso dei requisiti di legge.
3) Applicazione "Nuova IMU" anche agli Immobili F/2 (unità collabenti)
La nuova definizione di fabbricato, quale unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano «con attribuzione di rendita catastale»: inciso che finisce per neutralizzare l'orientamento della Cassazione affermatosi sugli immobili collabenti (F2), perché la mancanza della rendita catastale non consente più di ritenere questi immobili "fabbricati". Si ricorda che la Cassazione (sentenze n. 17815/2017, n.23801/2017, n. 25774/2017, n. 7653/2018 eccetera) ha affermato che i fabbricati diroccati, iscritti nella categoria catastale F2, non sono soggetti all'Ici-Imu per azzeramento della base imponibile stante la mancata attribuzione della rendita e l'incapacità per tali fabbricati di produrre ordinariamente un reddito proprio. Ora alla luce della modifica normativa la nuova Imu sarà applicabile anche ai fabbricati collabenti, considerando come base imponibile l'area fabbricabile sottostante.
4) ACCERTAMENTO ESECUTIVO applicabile anche agli enti locali
5) FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE : Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.