da brizio » 10/02/2020, 9:37
la circolare 3/DF del 2012 al punto 5, chiarisce gli ambiti di intervento dei comuni, e permette di differenziare anche in riferimento delle singole categorie, almeno così mi sembra di capire.
"L’art. 13, comma 6, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che l’aliquota di base
dell’imposta è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai
sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in
diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
Occorre precisare che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli
invalicabili da parte del comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare,
può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa
fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole
categorie.
Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre
esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione..."