TERMINE DI APPROVAZIONE REGOLAMENTI-TARIFFE-ALIQUOTE

Riflessione
La conversione del DL 18/2020 in corso alla camera e già approvata in prima lettura al senato prevede all'art.107 comma 2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.
Quindi a mio avviso le date del 30 aprile (regolamento tari) e del 30 giugno (tariffe tari e aliquote imu) non sono più un termine perentorio in quanto aveva prima un senso derogatorio perchè scadenze successive al termine di bilancio, ma adesso che il termine di bilancio sarà al 31 luglio 2020, ritengo che tutto si possa ricondurre a tale scadenza, ai sensi della norma di legge di seguito riportata
Effetti sui tributi locali
Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 luglio 2020), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Ciò in virtù:
- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento
La conversione del DL 18/2020 in corso alla camera e già approvata in prima lettura al senato prevede all'art.107 comma 2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.
Quindi a mio avviso le date del 30 aprile (regolamento tari) e del 30 giugno (tariffe tari e aliquote imu) non sono più un termine perentorio in quanto aveva prima un senso derogatorio perchè scadenze successive al termine di bilancio, ma adesso che il termine di bilancio sarà al 31 luglio 2020, ritengo che tutto si possa ricondurre a tale scadenza, ai sensi della norma di legge di seguito riportata
Effetti sui tributi locali
Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 luglio 2020), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Ciò in virtù:
- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento