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Codice tributo IMU beni merce

MessaggioInviato: 01/06/2020, 11:36
da Kaleb
Credo che nessuno l'abbia ancora postato sul forum, ma l'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 29/E del 29/05/2020, con una tempestività invidiabile (sono ironico :twisted: ), dopo aver confermato i codici tributo IMU tradizionali, ha istituito un nuovo codice tributo per i beni merce (fabbricati costruiti da imprese di costruzione destinati alla vendita, già precedentemente assoggettati a TASI e che saranno esenti IMU dal 2022): 3939.

Si può ipotizzare che, anche data l'aliquota ridotta applicabile, il gettito di quei fabbricati cat. D che costituiscono beni merce sia di intera spettanza comunale (prevale la qualificazione di B.M.).

Re: Codice tributo IMU beni merce

MessaggioInviato: 01/06/2020, 11:40
da AsproMonte
Tra l'altro è stato istituito anche il codice 3913 per i fabbricati rurali ;)

Tornando in argomento, fino al 2019 gli immobili merce erano esenti IMU ma soggetti TASI, mentre da quest'anno pagano aliquota intera della nuova IMU (non ho visto forme di riduzioni previste per legge a meno che l'ente non deliberi riduzioni) ... comunque il codice 3939 è interamente spettante al Comune quindi ce lo becchiamo sicuramente tutto noi ;)

Re: Codice tributo IMU beni merce

MessaggioInviato: 01/06/2020, 11:54
da Kaleb
Per i beni merce vedi l'art. 1, comma 751, legge 160/2019, hanno sempre un trattamento di favore.

Re: Codice tributo IMU beni merce

MessaggioInviato: 01/06/2020, 12:07
da AsproMonte
Mi ero perso il passaggio :oops:

Re: Codice tributo IMU beni merce

MessaggioInviato: 01/06/2020, 13:33
da lucio guerra
L'aliquota può essere ridotta fino al l'azzeramento, come tutte le aliquote e nel nostro caso così sarà, quindi poco mi interessa

Anche per i fabbricati rurali strutturali il codice tributo 3913 c'era già, ma anche qui azzeriamo

Re: Codice tributo IMU beni merce

MessaggioInviato: 01/06/2020, 13:35
da lucio guerra
3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.