FUSIONE FISCALE

Con la presente si formula il seguente quesito:
Questo ente ha inviato un provvedimento di accertamento anno 2015 per un fabbricato considerato abitazione principale dalla proprietaria ma che di fatto abita nel fabbricato posseduto dal marito insieme al nucleo famigliare, fabbricato di fatto attiguo a quello interessato dall’accertamento.
Questa e’ la situazione conosciuta da questo Ente in quanto a monte non ci sono variazioni catastali – docfa dalle quali si possa evincere una fusione dei due fabbricati.
Si sono presentati i coniugi per chiedere l’annullamento dell’accertamento, in quanto hanno detto che e’ stata aperta una porta comunicante tra i due alloggi e tali vengono considerati unica abitazione principale del nucleo famigliare pur essendo intestati ai due coniugi separatamente.
Alla luce di questa apertura e questo utilizzo hanno chiesto se possono usufruire della agevolazione prevista dalla fusione fiscale, in modo retroattivo in quanto si parla di 2015 e anni seguenti.
Alla luce di quanto sopra questo ente, nel caso che i coniugi sistemassero con pratica edilizia e docfa con pagamento di tutti gli oneri previsti dall’ufficio tecnico questa situazione e facessero risultare la fusione fiscale, puo’ procedere all’annullamento dell’atto ed accettare la fusione fiscale retroattiva?
Questo ente ha inviato un provvedimento di accertamento anno 2015 per un fabbricato considerato abitazione principale dalla proprietaria ma che di fatto abita nel fabbricato posseduto dal marito insieme al nucleo famigliare, fabbricato di fatto attiguo a quello interessato dall’accertamento.
Questa e’ la situazione conosciuta da questo Ente in quanto a monte non ci sono variazioni catastali – docfa dalle quali si possa evincere una fusione dei due fabbricati.
Si sono presentati i coniugi per chiedere l’annullamento dell’accertamento, in quanto hanno detto che e’ stata aperta una porta comunicante tra i due alloggi e tali vengono considerati unica abitazione principale del nucleo famigliare pur essendo intestati ai due coniugi separatamente.
Alla luce di questa apertura e questo utilizzo hanno chiesto se possono usufruire della agevolazione prevista dalla fusione fiscale, in modo retroattivo in quanto si parla di 2015 e anni seguenti.
Alla luce di quanto sopra questo ente, nel caso che i coniugi sistemassero con pratica edilizia e docfa con pagamento di tutti gli oneri previsti dall’ufficio tecnico questa situazione e facessero risultare la fusione fiscale, puo’ procedere all’annullamento dell’atto ed accettare la fusione fiscale retroattiva?