Bozza Circolare MEF D. Lgs. n. 116 del 2020 TARI

Nella bozza indicata in oggetto alla lettera B) è riportato quanto segue:
B) Determinazione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva.
Al fine di garantire una ordinata rappresentazione circa l’affidamento al servizio pubblico della raccolta di rifiuti urbani da parte di attività produttive, l’utente produttore è tenuto a comunicare formalmente all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al Comune di appartenenza la scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta, entro il 30 giugno dell’esercizio precedente all’anno di riferimento. La comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi ad un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero. Tale comunicazione incide sulla determinazione del Piano Economico Finanziario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della determinazione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva.
L'interpretazione che ne deduco è che la riduzione/esenzione della quota variabile non può essere applicata prima del 01 gennaio dell'anno successivo (nel ns caso 2022) ed infatti tale deduzione è confermata nel successivo punto in cui si auspica un intervento di ARERA prima del raggiungimento di un regime ordinario (presumibilmente dal 2022).
Chiedo un vs parere o opinione in merito, visto che il 31 marzo è alle porte..
B) Determinazione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva.
Al fine di garantire una ordinata rappresentazione circa l’affidamento al servizio pubblico della raccolta di rifiuti urbani da parte di attività produttive, l’utente produttore è tenuto a comunicare formalmente all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al Comune di appartenenza la scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta, entro il 30 giugno dell’esercizio precedente all’anno di riferimento. La comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi ad un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero. Tale comunicazione incide sulla determinazione del Piano Economico Finanziario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della determinazione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva.
L'interpretazione che ne deduco è che la riduzione/esenzione della quota variabile non può essere applicata prima del 01 gennaio dell'anno successivo (nel ns caso 2022) ed infatti tale deduzione è confermata nel successivo punto in cui si auspica un intervento di ARERA prima del raggiungimento di un regime ordinario (presumibilmente dal 2022).
Chiedo un vs parere o opinione in merito, visto che il 31 marzo è alle porte..