Eccezione testo Aree fabbricabili_ Annullamento

Il testo degli accertamenti IMU elaborati dal nostro software in relazione alle Aree fabbricabili prevedono la seguente dicitura:
per le aree fabbricabili, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato di aree aventi analoghe caratteristiche (articolo 5, comma 5, d.L.gs. n. 504/1992), così come definiti dalla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del PRG e successiva variazione operata a seguito dell’adozione del PUG. Si comunica, altresì che il presente atto vale anche come comunicazione per la variazione intervenuta a seguito del Pug approvato con CC . 7 del 03/02/2014.
Pertanto sugli accertamenti notificati nel 2021 compare questa disposizione, un contribuente richiede l'annullamento perchè essendo l'atto notificato nel 2021 non può avere valenza di comunicazione per l'anno oggetto di accertamento, anche perchè lui oggi (2021) non è più proprietario avendo ceduto la sua quota di possesso nel corso del 2018_ il contribuente ha però ricevuto per lo scorso anno accertamento per l'annualità 2015 saldando.
E' corretto rigettare l'annullamento?
per le aree fabbricabili, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato di aree aventi analoghe caratteristiche (articolo 5, comma 5, d.L.gs. n. 504/1992), così come definiti dalla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del PRG e successiva variazione operata a seguito dell’adozione del PUG. Si comunica, altresì che il presente atto vale anche come comunicazione per la variazione intervenuta a seguito del Pug approvato con CC . 7 del 03/02/2014.
Pertanto sugli accertamenti notificati nel 2021 compare questa disposizione, un contribuente richiede l'annullamento perchè essendo l'atto notificato nel 2021 non può avere valenza di comunicazione per l'anno oggetto di accertamento, anche perchè lui oggi (2021) non è più proprietario avendo ceduto la sua quota di possesso nel corso del 2018_ il contribuente ha però ricevuto per lo scorso anno accertamento per l'annualità 2015 saldando.
E' corretto rigettare l'annullamento?