INCENTIVO Finalmente chiarezza

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Con questo pronunciamento abbiamo un chiarimento definitivo sulla questione incentivo legato ai termini di approvazione del bilancio e rendiconto; per una volta hanno preso la strada giusta
DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI - SEZIONE DELLE AUTONOMIE N. 19/SEZAUT/2021/QMIG del 29-11-2021, con la quale viene enunciato il seguente principio di diritto in materia di
APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE N. 145/2018 NEL CASO DI PROROGA DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO :
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 78/2021/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:
«La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge».
La Sezione regionale di controllo per la Liguria si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento. Al medesimo principio si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Così deliberato nell’adunanza del 29 novembre 2021.
Con questo pronunciamento abbiamo un chiarimento definitivo sulla questione incentivo legato ai termini di approvazione del bilancio e rendiconto; per una volta hanno preso la strada giusta
DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI - SEZIONE DELLE AUTONOMIE N. 19/SEZAUT/2021/QMIG del 29-11-2021, con la quale viene enunciato il seguente principio di diritto in materia di
APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE N. 145/2018 NEL CASO DI PROROGA DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO :
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 78/2021/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:
«La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge».
La Sezione regionale di controllo per la Liguria si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento. Al medesimo principio si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Così deliberato nell’adunanza del 29 novembre 2021.