Accertamento tarsu no esenzione area rifiuti speciali

Accertamento tarsu no esenzione area rifiuti speciali

Messaggioda NIKI » 31/03/2015, 17:34

Ciao Paolo,
in una precedente risposta,4/3/15 a quesito del 3/3/15, leggevo che in fase di accertamento Tarsu di una attività era giusto esentare le zone produttivi di rifiuti speciali pericolosi. Però che io sappia per costante e consolidata giurisprudenza la detassazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati agli urbani è connesso alla prova posta a carico del contribuente della relativa produzione. Ne consegue che nel caso descritto il contribuente non ha diritto ad alcuna riduzione, come affermato più volte dalla Cassazione:
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con riguardo alla norma, dettata dall'art. 62, comma 3, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, secondo cui "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali", deve ritenersi che incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile. Infatti, pur operando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, ex art. 70 del citato d.lg. n. 507 del 1993) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
Cassazione civile , sez. trib., 09 marzo 2004, n. 4766

Come anche la sentenza n. 15867 del 2004 ha dato risposta negativa affermando La pacifica mancanza delle aderenti dichiarazioni della contribuente, la cui giuridica necessità è stata innanzi illustrata, impone di rigettare il ricorso di primo grado della società non potendo la stessa dedurre, per la prima volta in giudizio, la non assoggettabilità a tassa (ex art. 62) di locali od aree assunti improduttivi di rifiuti e la spettanza di eventuali riduzioni delle superfici imponibili e/o delle tariffe applicabili per difetto dell'imprescindibile presupposto costituito dalla presentazione di apposita denunzia in ordine alle afferenti fattispecie.

-Anche una recente sentenza rigettava un ricorso per una ditta che chiedeva l’esenzione dopo accertamento Corte di Cassazione 5047/2015.
Il caso riguarda un avviso di accertamento sulla TARSU inviato dal Comune a un’impresa per un’area su cui il contribuente aveva ritenuto superfluo presentare la denuncia di esenzione perché c’era appunto,addirittura, un verbale dei tecnici comunali che lo certificava. La Cassazione ha stabilito che l’impresa avrebbe invece dovuto presentare regolare richiesta di esenzione, perché spetta al contribuente:
«L’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree» che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile.

È vero, specifica la Cassazione che in materia fiscale l’onere della prova dei fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria spetta sempre all’Amministrazione, ma tutto ciò che invece riguarda la quantificazione dell’imposta deve invece essere provato dal contribuente. E nemmeno il verbale di accesso dei tecnici comunali che identifica le aree sottoposte a tassazione e la relativa destinazione, rende superflua la presentazione della denuncia.
Grazie
NIKI
 
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Re: Accertamento tarsu no esenzione area rifiuti speciali

Messaggioda Hatshepsut » 01/05/2015, 9:31

Ho capito; ma in presenza di istanza corredata di piantina indicante le aree, descrizione ciclo produttivo, CER solo speciali, FIR e MUD e quindi evidente riscontro di sola produzione di rif. speciali devo ritenere che "l'onere della prova" a carico del contribuente è assolto? :roll:
Hatshepsut
 
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