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Gestione dei nuovi avvisi di accertamento esecutivi

MessaggioInviato: 26/01/2022, 12:55
da bio-tasse
Buongiorno,
in merito al nuovo avviso di accertamento esecutivo introdotto dalla Legge di Bilancio (art. 1, c. 792, L. 160/2019) il quale ha la particolarità appunto, nella sua immediata esecutività in caso di mancato pagamento degli importi dovuti dal contribuente nel termine di sessanta giorni dalla notifica pongo la seguente domanda.
Gli avvisi di accertamenti esecutivi emessi e notificati già a fine anno 2000 e nel corso dell'anno 2021, che non risultassero pagati, possono essere trasmessi direttamente al soggetto di cui l'Ente si avvale per effettuare la riscossione coattiva? In sostanza quando il titolo è oramai divenuto esecutivo posso procedere, senza ulteriori comunicazioni, ad attivare fin da subito, con l'ausilio di soggetti esterni, alla procedura esecutiva e cautelare?
Grazie

Re: Gestione dei nuovi avvisi di accertamento esecutivi

MessaggioInviato: 26/01/2022, 13:23
da lucio guerra
- IL SOGGETTO LEGITTIMATO ALLA RISCOSSIONE FORZATA PRENDE IN CARICO LA RISCOSSIONE DOPO 90 GG DALLA DATA DI NOTIFICA
(decorso il termine di 30 gg dal termine ultimo di pagamento, pertanto “60+30”)

il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione

- PER IMPORTI FINO A 10.000 EURO prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare INVIARE SOLLECITO

dopo che l'atto di accertamento è divenuto titolo esecutivo (60” dalla data di notifica), prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Re: Gestione dei nuovi avvisi di accertamento esecutivi

MessaggioInviato: 27/01/2022, 13:29
da bio-tasse
lucio guerra ha scritto:- IL SOGGETTO LEGITTIMATO ALLA RISCOSSIONE FORZATA PRENDE IN CARICO LA RISCOSSIONE DOPO 90 GG DALLA DATA DI NOTIFICA
(decorso il termine di 30 gg dal termine ultimo di pagamento, pertanto “60+30”)

il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione

- PER IMPORTI FINO A 10.000 EURO prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare INVIARE SOLLECITO

dopo che l'atto di accertamento è divenuto titolo esecutivo (60” dalla data di notifica), prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Grazie Sig. Lucio per il suo contributo