lucio guerra ha scritto:Il Tar Sardegna invece, ha sostenuto che alla definizione di rifiuto urbano va data una lettura "oggettiva" e non
soggettiva, in base alla quale sono speciali i rifiuti prodotti nelle superfici di lavorazione industriale in senso
stretto e non anche quelli che sono prodotti in altri locali utilizzati dall'attività industriale (come mense, spacci,
uffici, eccetera).
L'azienda ha tassazione di altre superfici come uffici, sale convegni. Il dilemma è sorta su questa parte di superficie nella quale dichiara che è adibito a produzione farmaci con obbligo di smaltimento presso ditta autorizzata. Il dubbio circa la tassazione nasce dalla circostanza che in precedente dichiarazione questa superficie era stata indicata come magazzino, nel quale vi era lo stoccaggio di materie prime destinate alla produzione, ma anche di prodotti finiti, immobile che è stato soggetto a tassazione con la tariffa dell'opificio, non come magazzino. Oggi con nuova dichiarazione ne viene data nuova destinazione.
La domanda diventa possibile che la società non abbia magazzini di stoccaggio prodotti finiti ?