Kaleb ha scritto:Suppongo che se ha un pignoramento ciò derivi da un accertamento notificato e definitivo divenuto esecutivo direttamente ex legge 160/2019 o dopo ingiunzione fiscale se emesso prima dell'1/1/2020. In tal caso si è già in riscossione coattiva: non c'è spazio per istanze in autotutela o ricorsi avverso la pretesa tributaria accertata; al massimo si può porre un problema di opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi per vizi propri di quel procedimento (non degli atti prodromici). Se ricevono degli atti e restano inerti ne subiscono le conseguenze.. il rimborso su un avviso di accertamento definitivo non è dovuto.
Si il pignoramento deriva da un accertamento esecutivo con legge 160/2019 emesso nel 2022, notificato entro i termini previsti. Si è già in riscossione coattiva in quanto il dovuto è stato pagato a seguito della ricezione dell'avviso di pignoramento presso terzi, inviato dalla società di riscossione. Lo stesso problema ci sarà anche per il 2017, in quanto il ruolo è stato emesso prima della ricezione del ricorso in autotutela. Da come ho capito il 2016 e 2017 vanno pagati dal proprietario e il ricorso non può essere accolto, mentre dal 2018 va accertato all'inquilino vero? Grazie