Confrontatevi con l'Ufficio Tecnico ma a meno che non vi siano motivi ostativi dettati dallo strumento urbanistico generale, la volumetria dello stato esistente può sempre essere recuperata sul medesimo sedime. Ergo siamo comunque di fronte non più a un fabbricato ma a un'area edificabile.
art. 5 comma 6
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.