da lucio guerra » 24/02/2023, 13:47
Se da un lato quanto osservato nel quesito presenta un suo fondamento, poiché l’art. 3-ter incide sull’art. 1, comma 684, della Legge n. 147/2013, che contempla la dichiarazione Iuc e quindi anche la dichiarazione Tari, dall’altro, secondo il Mef, la volontà del Legislatore di voler incidere solamente sui termini della dichiarazione Imu/Tasi si evince dalla rubrica dello stesso art. 3-ter, laddove si riferisce espressamente ai “Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili”, ed anche nel testo della norma, quando dispone esclusivamente solo per l’Imu e per la Tasi lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre.
Per cui, in conclusione, il Ministero ritiene che il termine di presentazione della dichiarazione Tari rimanga al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal Comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare ex art. 52, del Dlgs. n. 446/1997, mentre solo le dichiarazioni relative all’Imu e alla Tasi debbano essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo.