da SaraTrib » 31/03/2023, 14:36
Se loro hanno recepito nel 2022 una norma del 2017 non è un problema del comune.
La circolare dell'agenzia delle entrate parla di aggiornamento catastale, istituzione di una nuova categoria, pertanto la valenza della nuova rendita coincide con la variazione catastale.
Ti riporto un estratto da un articolo di commento trovato online: "Importanti indicazioni interpretative sono state fornite con la Circolare dell'Agenzia entrate
08/06/2017, n. 18/E, che ha analizzato gli aspetti relativi alla decorrenza ed eventuale retroattività
della disciplina in oggetto. La Circolare ha chiarito che le disposizioni introdotte dall'art. 12, comma
2, del decreto 33/2016 - attesa la natura ed il tenore della novella normativa nonché l’assenza di
qualsivoglia indicazione circa la valenza interpretativa della stessa - rappresentano una innovazione
rispetto alla previgente disciplina, e pertanto non assumono valore retroattivo e si applicano solo a
decorrere dal 01/07/2016 (come previsto dall'art. 15, comma 1, del medesimo D. Leg.vo 33/2016).
La Circolare 18/E/2017 ha chiarito che - dal momento che l’istituto catastale assolve a funzioni,
oltre che di natura fiscale, anche di natura civilistica (identificazione dei beni immobili per il
trasferimento o la costituzione di diritti reali) ed inventariale a supporto della gestione del territorio
- non va esclusa la possibilità che gli immobili in questione possano comunque formare oggetto di
iscrizione in catasto, ancorché senza attribuzione di rendita catastale. A questo scopo è stato
integrato il quadro di qualificazione vigente con una nuova categoria catastale, denominata "F/7 -
Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione", nella quale possono essere pertanto censite,
senza attribuzione di rendita catastale ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione
d’uso, le infrastrutture in argomento, oggetto di dichiarazione in catasto. Ciò nel precipuo interesse
dell’intestatario del bene, dal momento che l’attribuzione della categoria F/7 rappresenta anche un
elemento di chiarezza ai fini degli adempimenti tributari, ad esempio con riguardo agli adempimenti
in materia di versamento dei tributi locali (IMU-TASI).
Ne consegue che l’IMU potrà comunque essere richiesta per gli immobili accatastati in categoria D
fino a quando non sarà eseguita la modifica con l’attribuzione della categoria F/7 posto he anche in
questo caso, fa fede la risultanza catastale."