effetti rendita art. 86 d.lgs. 259/2003

Inviato:
31/03/2023, 13:56
da mafalda rossi
E' pervenuta da parte di una ditta in data 22/12/2022 richiesta di rimborso IMU per le annualità dal 2016 al 2022, per mutata rendita ex art. 86 d.lgs. 259/2003 - effettuata ai sensi della circolare n. 18/E dell'08/06/2017 dell'Agenzia delle entrate e dell'art. 12 del d.Lgs. 33/2016 . In visura catastale è riportato VARIAZIONE del 13/12/2022 Pratica n. BA0287496 in atti dal 14/12/2022 DIV,Var. ex art. 86 dlgs 259/2003 (n. 287496.1/2022)_
La ditta per il tramite del suo legale rivendica che tale variazione se pur in atti dal 14/12/2022 ha valenza retroattiva perchè disposta con DM 701/1994 (docfa).
L'ufficio ha qualche dubbio su tale circostanza, qualcuno può aiutarci ?
E' corretto riconoscere la retroattività della rendita più bassa?
Alla domanda di rimborso deve darsi riscontro nei 90 giorni (così sostiene la dittà che ha altresì presentato ricorso al diniego) o vigono i 180 giorni previsti dalla legge sull'IMU?
Grazie anticipatamente per l'aiuto
Re: effetti rendita art. 86 d.lgs. 259/2003

Inviato:
31/03/2023, 14:36
da SaraTrib
Se loro hanno recepito nel 2022 una norma del 2017 non è un problema del comune.
La circolare dell'agenzia delle entrate parla di aggiornamento catastale, istituzione di una nuova categoria, pertanto la valenza della nuova rendita coincide con la variazione catastale.
Ti riporto un estratto da un articolo di commento trovato online: "Importanti indicazioni interpretative sono state fornite con la Circolare dell'Agenzia entrate
08/06/2017, n. 18/E, che ha analizzato gli aspetti relativi alla decorrenza ed eventuale retroattività
della disciplina in oggetto. La Circolare ha chiarito che le disposizioni introdotte dall'art. 12, comma
2, del decreto 33/2016 - attesa la natura ed il tenore della novella normativa nonché l’assenza di
qualsivoglia indicazione circa la valenza interpretativa della stessa - rappresentano una innovazione
rispetto alla previgente disciplina, e pertanto non assumono valore retroattivo e si applicano solo a
decorrere dal 01/07/2016 (come previsto dall'art. 15, comma 1, del medesimo D. Leg.vo 33/2016).
La Circolare 18/E/2017 ha chiarito che - dal momento che l’istituto catastale assolve a funzioni,
oltre che di natura fiscale, anche di natura civilistica (identificazione dei beni immobili per il
trasferimento o la costituzione di diritti reali) ed inventariale a supporto della gestione del territorio
- non va esclusa la possibilità che gli immobili in questione possano comunque formare oggetto di
iscrizione in catasto, ancorché senza attribuzione di rendita catastale. A questo scopo è stato
integrato il quadro di qualificazione vigente con una nuova categoria catastale, denominata "F/7 -
Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione", nella quale possono essere pertanto censite,
senza attribuzione di rendita catastale ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione
d’uso, le infrastrutture in argomento, oggetto di dichiarazione in catasto. Ciò nel precipuo interesse
dell’intestatario del bene, dal momento che l’attribuzione della categoria F/7 rappresenta anche un
elemento di chiarezza ai fini degli adempimenti tributari, ad esempio con riguardo agli adempimenti
in materia di versamento dei tributi locali (IMU-TASI).
Ne consegue che l’IMU potrà comunque essere richiesta per gli immobili accatastati in categoria D
fino a quando non sarà eseguita la modifica con l’attribuzione della categoria F/7 posto he anche in
questo caso, fa fede la risultanza catastale."