riconoscimento ruralità retroattivo all'annotazione

riconoscimento ruralità retroattivo all'annotazione

Messaggioda GIOVANNA GRD » 05/05/2023, 11:33

Un utente è in possesso di due beni strumentali con concessione per la esecuzione di opere ai fini del miglioramento fondiario consistente nella costruzione di struttura categoria C6 e una struttura categoria A3, opere finanziate con contributo regionale FEOGA sezione orientamento della CEE dello Stato e della Regione Siciliana (misura 8.2 azione per miglioramento e la diversificazione produttiva del comparto olivicolo).
L'utente chiede che su detti beni sopra descritti, con annotazione di ruralità dal 03/02/2020, venga applicata l'agevolazione dei requisiti di ruralità anche per il periodo retroattivo all'annotazione (2020) per anni 5 come da art.2 c.5 ter D. L. 102/2013 conv. L.124/2013 - art.9 c.3 bis D. L. 557/93 conv. L.133/94.
L'utente pertanto chiede l'annullamento retroattivamente per anni 5 degli avvisi di accertamento emessi prima dell'annotazione di ruralità dei fabbricati C6 e A3.
Si chiede gentile riscontro al sopra esposto quesito.
GIOVANNA GRD
 
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Re: riconoscimento ruralità retroattivo all'annotazione

Messaggioda lucio guerra » 05/05/2023, 13:23

La retroattività era solo per gli immobili con accatastamento e/o richiesta di annotazione di ruralità entro il 2012

RICOSTRUZIONE NORMATIVA

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013 n. 102 - legge di conversione 28 ottobre 2013 n. 124

art. 2 comma 5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

(RICHIAMO NORMATIVO SOPRA EFFETTUATO)

D.L. 201/2011 - Art.13 comma 14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (28-12-2011), producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

L’art. 13 comma 14 lettera d-bis) ha poi stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, SONO ABROGATI i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

IL CRONO-PROGRAMMA DELLE DATE DA CONSIDERARE PER LE VARIAZIONI CATASTALI AI SENSI DEL DL 70/2011 (Procedura di Variazione Semplificata) :

- 12/07/2011 entrata in vigore L 106/2011 conversione DL 70/2011
(da tale data è possibile presentare domande di VARIAZIONE CATASTALE ai sensi DL 70/2011)
- 28/12/2011 entrata in vigore L 214/2011 conversione DL 201/2011
(entro tale data possono essere presentate le domande di VARIAZIONE CATASTALE ai sensi DL70/2011 e quindi viene di fatto prorogato il termine di presentazione delle domande di variazione catastale)
- 30-09-2012 (comma 19 dell’art. 3 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. n. 135/2012)
(entro tale ultima data debbono essere presentate le domande di variazione catastale ai sensi del DL 70/2011)

Tale procedura ha consentito quindi di presentare una Domanda DI VARIAZIONE CATASTALE oppure di ANNOTAZIONE DI RURALITA’, entro il TERMINE ULTIMO E PERENTORIO DEL 30-09-2012, in modalità che possiamo definire “Semplificata” rispetto alle normali procedure DOCFA, potendo così usufruire del riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

E’ da evidenziare che quanto sopra esposto è rivolto ad IMMOBILI GIA’ CENSITI AL CATASTO FABBRICATI, trattandosi appunto di variazioni catastali ed annotazioni di ruralità per immobili già censiti all’urbano.

Mentre per la dichiarazione al catasto edilizio urbano (NUOVO ACCATASTAMENTO), con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (DOCFA) dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, IL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE È QUELLO DEL 30-11-2012, come stabilito dal comma 14-ter art.13 DL 201/2011

CONCLUSIONI

Pertanto sia che si tratti di Variazioni Catastali o richiesta di Annotazioni di Ruralità ai sensi del DL 70/2011 (ENTRO IL 30-09-2012) che di Nuovi Accatastamenti di Fabbricati Rurali ai sensi del DL 201/2011 (ENTRO IL 30-11-2012), tali date sono da considerare come termine ultimo per poter usufruire del riconoscimento dei requisiti di ruralità (articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557), a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Invece per le Variazioni Catastali, Annotazioni di Ruralità o Nuovi Accatastamenti di Fabbricati con Requisiti di Ruralità, PRESENTATI SUCCESSIVAMENTE ALLE DATE SOPRA INDICATE (30/09/2012 e 30/11/2012), tali requisiti, e relative agevolazioni fiscali, SARANNO APPLICABILI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AGLI ATTI CATASTALI CON PROCEDURA DOCFA (DM 701/94) senza alcun valore di retroattività.

RISPOSTA A RICHIESTA DI RIMBORSO OPPURE ANNULLAMENTO DI ACCERTAMENTI ICI-IMU

.....La richiesta di ANNULLAMENTO/RIMBORSO non può essere accolta in quanto le variazioni catastali/richieste di annotazione ruralità sono state presentate a catasto oltre il termine ultimo di legge del 30 settembre 2012, termine così prorogato dall’art. 29, comma 8 del D.L. 216/2012, convertito con modificazioni dalla legge 14/2012 come modificata dall’art. 3, co. 19, dl 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012.

I requisiti di ruralità e le relative agevolazioni imu per i fabbricati ora in categoria D/10 oppure con Annotazione di ruralità saranno quindi applicabili dalla data di presentazione delle dichiarazioni agli atti catastali senza alcun valore di retroattività.

Resta inoltre nella facoltà dello scrivente ufficio verificare gli estremi per una eventuale attività accertativa sulla base delle disposizioni contenute Decreto del Ministro dell’Economie e delle Finanze prot. 16784 del 26/07/2012, art. 2 comma 6 primo periodo, il quale recita testualmente :

“Per le Unità Immobiliari, che, acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità, necessitano di un nuovo classamento e rendita, permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n.652, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939 n.1249, con le modalità di cui al Decreto del Ministro delle Finanze n.701 del 1994”
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