Terreno edificabile di coltivatore diretto e comproprietari

Terreno edificabile di coltivatore diretto e comproprietari

Messaggioda rimpatriata » 25/05/2023, 16:09

Buonasera a tutti,

sono nuovamente ad approfittare della vostra gentilezza e preparazione ponendovi un nuovo quesito.

La situazione anticipata parzialmente in oggetto è la seguente:
- Tizio, coltivatore diretto, è proprietario di un terreno edificabile che coltiva personalmente;
- Caio e Sempronio, comproprietari, da anni considerano il terreno edificabile ai fini IMU, effettuando calcoli e versamenti di conseguenza;
- Caio e Sempronio chiedono oggi il rimborso di quanto pagato in eccesso a partire dal 2017.

La Legge 160/2019 all'Art.1 comma 741 chiarisce che i terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti sono assimilati a non edificabili, e ciò vale anche per gli altri comproprietari (cosiddetta "finzione giuridica"). La risoluzione 2/DF MEF del 10/03/2020 ribadisce tale concetto.

Se non ho preso lucciole per lanterne, Caio e Sempronio avrebbero dovuto calcolare l'IMU considerando il terreno come agricolo e non edificabile, per cui avrebbero diritto al rimborso di quanto versato in eccesso (smentitemi se sbaglio).
Mi rimane un dubbio per le annualità precedenti il 2020, dato che prima della Legge 160/2019 la tendenza prevalente era quella di estendere l'esenzione IMU per i terreni di coltivatori diretti anche ai comproprietari, sempre se ho fatto bene le mie ricerche. Vista anche la risoluzione MEF sopraccitata riterrei però che anche per le annualità 2017/2019 Caio e Sempronio dovessero versare l'IMU considerando il terreno come agricolo, senza alcuna esenzione.

Vi ringrazio in anticipo per il consulto e auguro a tutti una buona serata.


Valentina
rimpatriata
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 04/02/2020, 14:35

Re: Terreno edificabile di coltivatore diretto e compropriet

Messaggioda FireFil » 26/05/2023, 6:23

rimpatriata ha scritto:- Tizio, coltivatore diretto, è proprietario di un terreno edificabile che coltiva personalmente;
Coltivatore diretto, iscritto alla previenza agricola, a conduzione diretta... tutta la trafila dei requisiti: finzione giuridica di inedificabilità, giusto.
rimpatriata ha scritto:- Caio e Sempronio, comproprietari, da anni considerano il terreno edificabile ai fini IMU, effettuando calcoli e versamenti di conseguenza;
Meglio per il Comune ma almeno fino al 2019 la giurisprudenza era costante nel ritenere che anche per i comproprietari il terreno dovesse essere considerato agricolo (la prima sentenza in merito parlava di "comunisti", nel senso di titolari di proprietà comune, ma leggere quella parola in una sentenza a contenuto tributario fa sorridere)
- Caio e Sempronio chiedono oggi il rimborso di quanto pagato in eccesso a partire dal 2017.
Si aggancia a quanto detto prima, direi che è andata bene fino al 2016.

La Legge 160/2019 all'Art.1 comma 741 chiarisce che i terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti sono assimilati a non edificabili
in presenza di quella che prima ho chiamato "trafila dei requisiti".
, e ciò vale anche per gli altri comproprietari (cosiddetta "finzione giuridica").
Questo non c'è scritto sulla legge, però, o è intervenuta qualche modifica o interpretazione autentica che mi sfugge?
Anzi, secondo l'ANCI o IFEL o non ricordo chi aveva "studiato e proposto" la nuova IMU, quanto scritto al successivo comma 743, ultimo periodo
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni
tra le altre cose stava proprio a significare che solo per il proprietario coltivatore diretto/IAP (con tutti gli altri requisiti) che conduce direttamente l'area edificabile si considera comunque terreno agricolo mentre per gli altri comproprietari, per i quali non ci sono i requisiti della finzione giuridica di inedificabilità, resta area edificabile. Proprio per questo è intervenuta la risoluzione 2/DF MEF del 10/03/2020, in opposizione a questa interpretazione che da più parti veniva data a quella frase che è una novità della "nuova IMU". Prima infatti, anche tornando ai tempi dell'ICI di quella cosa non v'era alcuna traccia.
Allora, cosa significa davvero quella frase? Sono tra i due fuochi e fino a quando non si forma una giurisprudenza costante non so darti una risposta sicura. Ricordiamo sempre che, contrariamente a quanto qualcuno ritiene sparandola grossa, le indicazioni ministeriali non sono interpretazione autentica. D'altra parte penso: "Ma il fatto che sia stata aggiunta quella frase rispetto all'impianto dell'IMU esistente fino al 2019 non significa proprio nulla? si tratta di una frase inutile? o dovrebbe dare conferma legislativa alla giurisprudenza costante che si era formata? semmai sembra proprio dire il contrario" (almeno per il caso in esame della finzione giuridica di inedificabilità). E sono ancora al punto di prima: non ho una risposta certa.

Se non ho preso lucciole per lanterne, Caio e Sempronio avrebbero dovuto calcolare l'IMU considerando il terreno come agricolo e non edificabile, per cui avrebbero diritto al rimborso di quanto versato in eccesso (smentitemi se sbaglio).
Non smentisco, anzi! Almeno fino al 2019.
Mi rimane un dubbio per le annualità precedenti il 2020, dato che prima della Legge 160/2019 la tendenza prevalente era quella di estendere l'esenzione IMU per i terreni di coltivatori diretti anche ai comproprietari, sempre se ho fatto bene le mie ricerche. Vista anche la risoluzione MEF sopraccitata riterrei però che anche per le annualità 2017/2019 Caio e Sempronio dovessero versare l'IMU considerando il terreno come agricolo, senza alcuna esenzione.
Tu l'hai detto, per il periodo 207 - 2019 e non tanto per l'opinione del MEF quanto per giurisprudenza costante.

Per il periodo dal 2020 in avanti mio malgrado non mi pronuncio e ti lascio all'opinione di qualcuno che ha le idee più chiare delle mie.
FireFil
 
Messaggi: 300
Iscritto il: 09/01/2015, 10:32

Re: Terreno edificabile di coltivatore diretto e compropriet

Messaggioda rimpatriata » 26/05/2023, 8:10

Ti ringrazio FireFil per la splendida, completissima risposta. Da una parte mi fa piacere essere in buona compagnia e che i dubbi relativi all'argomento non siano solo miei. Attendiamo a questo punto altri pareri in merito, continuerò nel frattempo le mie ricerche.
rimpatriata
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 04/02/2020, 14:35

Re: Terreno edificabile di coltivatore diretto e compropriet

Messaggioda Unborn » 26/05/2023, 10:26

Dal 2020 in poi occorre compiere una scelta d'indirizzo da parte dell'Ufficio, almeno fino alle prime eventuali pronunce di Cassazione in tal senso. Purtroppo, come già fatto notare da voi, la norma sembra ben chiara e contraria all'orientamento giurisprudenziale sinora pronunciato, mentre il MEF (che da solo un parere) continua sulla vecchia strada di fatto smentendo la norma....."della serie è scritto A ma ci siamo sbagliati si legge B".
Pur rilevando che nelle norme la forma è anche sostanza, noi al momento rimaniamo con la vecchia interpretazione e la giurisprudenza sinora pronunciatasi.....in futuro si vedrà, ma a nostro parere tale agevolazione per i comproprietari verrà confermata (ma è una nostra idea) in quanto la lettura delle sentenze sinora avute pare voler privilegiare l'utilizzo di fatto del terreno, ovvero se è utilizzato a scopi agricoli di fatto inibisce l'edificabilità per tutti e dunque l'agevolazione spetta a tutti.
Unborn
 
Messaggi: 1075
Iscritto il: 22/04/2015, 12:49

Re: Terreno edificabile di coltivatore diretto e compropriet

Messaggioda rimpatriata » 29/05/2023, 13:22

Unborn ha scritto:Dal 2020 in poi occorre compiere una scelta d'indirizzo da parte dell'Ufficio, almeno fino alle prime eventuali pronunce di Cassazione in tal senso. Purtroppo, come già fatto notare da voi, la norma sembra ben chiara e contraria all'orientamento giurisprudenziale sinora pronunciato, mentre il MEF (che da solo un parere) continua sulla vecchia strada di fatto smentendo la norma....."della serie è scritto A ma ci siamo sbagliati si legge B".
Pur rilevando che nelle norme la forma è anche sostanza, noi al momento rimaniamo con la vecchia interpretazione e la giurisprudenza sinora pronunciatasi.....in futuro si vedrà, ma a nostro parere tale agevolazione per i comproprietari verrà confermata (ma è una nostra idea) in quanto la lettura delle sentenze sinora avute pare voler privilegiare l'utilizzo di fatto del terreno, ovvero se è utilizzato a scopi agricoli di fatto inibisce l'edificabilità per tutti e dunque l'agevolazione spetta a tutti.


Grazie Unborn per il tuo parere in merito.
Riguardo la tendenza - che ritengo condivisibile - a privilegiare la vecchia interpretazione della norma, ho appena letto la pronuncia n. 17350/2022 della Corte di Cassazione. Da una parte la Corte conferma per l'ennesima volta il principio secondo il quale anche per i contitolari del terreno edificabile, sebbene non coltivatori, sussista il diritto a considerare il terreno a destinazione agricola almeno fino a fine 2019. D'altra parte invece, per specifica ammissione della Corte, a partire dal 1° gennaio 2020 la regola sancita dal comma 743 non consente più di poter estendere ai contitolari del coltivatore, ma non coltivatori, il regime agevolato.
Continuo nel frattempo le mie ricerche e rimango come voi in attesa di nuove sentenze.

22.06.2023 Aggiungo per completezza qualche link interessante:
https://www.neopa.it/news/tributi/2021- ... -coltivate
https://www.confedilizia.it/wp-content/ ... 1.20_2.pdf
rimpatriata
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 04/02/2020, 14:35


Torna a Tributi

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti

Paolo Gros

Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.