docfa

docfa presentato a maggio 2018 per variare la categoria catastale indicando come decorrenza 01/07/2016.
Fattibile?
Fattibile?
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Intendi se il DOCFA è fattibile? Sì, poi a noi tributari poco importa che il catasto applichi sanzioni perché il docfa è molto tardivo.decima ha scritto:docfa presentato a maggio 2018 per variare la categoria catastale indicando come decorrenza 01/07/2016. Fattibile?
FireFil ha scritto:Intendi se il DOCFA è fattibile? Sì, poi a noi tributari poco importa che il catasto applichi sanzioni perché il docfa è molto tardivo.decima ha scritto:docfa presentato a maggio 2018 per variare la categoria catastale indicando come decorrenza 01/07/2016. Fattibile?
La domanda che eventualmente noi dobbiamo porci è: posso considerare questo accatastamento del 2018 con effetto anche per il periodo precedente (poco) ancora accertabile?
decima ha scritto:Esattamente questo. Avviso imu relativo al 2017, docfa 2018 che renderebbe nullo l'avviso, con indicazione decorrenza 01/07/2016. Ricorso in commissione tributaria. Devo capire se conviene annullare in autotutela o resistere.
FireFil ha scritto:decima ha scritto:Esattamente questo. Avviso imu relativo al 2017, docfa 2018 che renderebbe nullo l'avviso, con indicazione decorrenza 01/07/2016. Ricorso in commissione tributaria. Devo capire se conviene annullare in autotutela o resistere.
Il DOCFA 2018 è più favorevole per il contribuente rispetto a quanto in atti nel 2017? Se è così sosterrei la tesi della validità del mio avviso 2017 basato sulla rendita ante DOCFA perché era quella la rendita al 1° gennaio del 2017 e che era onere del contribuente variarla nei termini per attribuirne l'efficacia corretta (fin dal 2016). Fatta nel 2018, vale dal momento in cui è stata presentata (eventualmente considerala per tutto il 2018, se non hai già emesso l'accertamento, vedi tu).
Ovvio che non è una posizione inattaccabile però è sostenibile: è un dato oggettivo che al 1° gennaio 2017 la rendita catastale fosse un'altra e non quella che il contribuente invoca con un DOCFA tardivo. Sta a lui dire perché ad un docfa 2018 si dovrebbe dare effetto retroattivo di ben 2 anni circa, con una motivazione suffragata da altre sentenze e non con un apodittico "perché la situazione era quella anche nel 2016". Tu tieni come pilastro a sostegno della tua tesi il fatto che l'avviso è stato emesso considerando una rendita in atti al 1° gennaio 2017, come dice la legge, senza andare a cercare tante altre cose, a meno che non ci siano ragioni evidenti e a te note per cui la data di decorrenza del 1° luglio 2016 non corrisponde al vero. In quest'ultimo caso allora rinforzi la difesa anche con questo motivo. Chi è più bravo a convincere i giudici vince. Non fermarti in primo grado, se anche perdi.
Unborn ha scritto:Da come descritta ritengo che:
- Se la variazione del 2018 è stata effettuata da loro per variare la precedente del 2017 non vi è retroattività seppure nel DOCFA abbiano indicato una data precedente di "fine lavori"
- Se invece si tratta di rendita validata (in questo caso con variazione) dal Catasto, che ha modificato il classamento da loro proposto in precedenza, questa retroagisce al momento dell'accatastamento.
- Se si tratta, casi molto rari, di variazione in autotutela da parte del Catasto per un errore proprio, anche questa retroagisce dall'inizio
Mi pare che il tuo caso rientri al punto 1 dunque avete operato correttamente
Forse era il caso di dire fin da subito che la situazione era molto particolare, per tarare le risposte.decima ha scritto:In precedenza (da circa 10 anni) il traliccio era classificato in categoria D. La Legge citata del 2016 xmette la trasformazione di tali fattispecie imponibili in categoria F.
FireFil ha scritto:Forse era il caso di dire fin da subito che la situazione era molto particolare, per tarare le risposte.decima ha scritto:In precedenza (da circa 10 anni) il traliccio era classificato in categoria D. La Legge citata del 2016 xmette la trasformazione di tali fattispecie imponibili in categoria F.
In ogni caso, vale quasi tutto quello che ho già detto e che ha suggerito anche @Unborn, anche in altri thread (https://tuttopa.it/viewtopic.php?f=7&t=25542): l'accatastamento vale dal momento in cui viene fatto, per il periodo precedente vale il vecchio accatastamento in D.
Quando il legislatore ha voluto dare agli accatastamenti "valore retroattivo" l'ha scritto: "gli imbullonati". E' stato fissato un termine entro cui riaccatastare i fabbricati "togliendo" quello che era stato escluso nel computo della rendita catastale e questo accatastamento valeva dal 1° gennaio dell'anno che non ricordo, data di entrata in vigore della norma che definiva appunto le nuove regole per "gli imbullonati". In questo caso mi sembra di capire che non è stato indicato alcun termine per il riaccatastamento, quindi si seguono le regole generali: vale dal momento in cui si presenta il DOCFA.
"Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano" era la definizione presente nel D. Lgs. 504/1992 valida anche per la "vecchia" IMU vigente per gli anni di cui si sta parlando. Nel 2017 era iscritto in catasto come D e come tale paga.