SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI - Spese postali

Relativamente a quanto recentemente stabilito dal Decreto 14/04/2023
Art. 1
Ripetibilità delle spese di notifica
1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonchè le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.
2. Per la ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022.
Vorrei la Vs opinione su come comportarsi relativamente ai solleciti di pagamento TARI.
Mi spiego meglio, si inviano gli avvisi bonari/bollette o come li vogliamo chiamare ai contribuenti su quanto devono versare di TARI in acconto o saldo, qualora uno non paghi si invia sollecito di pagamento tramite servizio postale con raccomandata con RR, per avere la certezza che il contribuente abbia ricevuto quanto deve/doveva pagare per la TARI. Successivamente se non salda il dovuto verrà emesso accertamento esecutivo. Orbene le spese postali per l'invio del SOLLECITO DI PAGAMENTO TARI, prima non si addebitavano al contribuente (veniva inviato solo il dovuto non pagato) adesso secondo voi rimane tutto invariato oppure si devono addebitare i costi, nel caso Euro 7,83??
Grazie
Art. 1
Ripetibilità delle spese di notifica
1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonchè le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.
2. Per la ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022.
Vorrei la Vs opinione su come comportarsi relativamente ai solleciti di pagamento TARI.
Mi spiego meglio, si inviano gli avvisi bonari/bollette o come li vogliamo chiamare ai contribuenti su quanto devono versare di TARI in acconto o saldo, qualora uno non paghi si invia sollecito di pagamento tramite servizio postale con raccomandata con RR, per avere la certezza che il contribuente abbia ricevuto quanto deve/doveva pagare per la TARI. Successivamente se non salda il dovuto verrà emesso accertamento esecutivo. Orbene le spese postali per l'invio del SOLLECITO DI PAGAMENTO TARI, prima non si addebitavano al contribuente (veniva inviato solo il dovuto non pagato) adesso secondo voi rimane tutto invariato oppure si devono addebitare i costi, nel caso Euro 7,83??
Grazie