Kaleb ha scritto:P.S. in un Paese normale prevederebbero l'obbligo di registrazione catastale di tutti gli eventi rilevanti per gli immobili e i loro titolari, con sanzioni esemplari per chi contravviene, da noi invece è una pagliacciata..
Buonooooo... a cuccia! (si fa per ridere, non ti sto dando del cane, anzi sei sempre molto presente sul forum con precisione ecc ecc... ah, questi giovani ancora pieni di entusiasmo).
Il catasto non ha valore probatorio in fatto di intestazione, quindi dobbiamo "rassegnarci" a non pretendere che sia tutto perfetto da quel punto di vista perché non è lì che si devono trovare le cose. Per ora (e già sai che adesso va alla grande, grandissima)
La Conservatoria RR.II. (e guai a chi mi dice di chiamarla con il nuovo nome) è l'unica depositaria della verità assoluta (almeno nei confronti di terzi, Comune compreso). Il catasto le sanzioni le applica ma per gli omessi/tardivi accatastamenti, non per le intestazioni.
Gli atti di acquisto sono recenti, del 2018, quindi sia nei file XML mensili dei MUI sia nelle risultanze catastali c'è un'elevatissima probabilità che quanto scritto sia giusto, salvo clamorosi svarioni del notaio (o segretario/a del notaio) nella compilazione della nota di trascrizione. Se lì c'è scritto che il marito è proprietario al 100% e la moglie del C/2 al 100% direi che è così, saranno pure in comunione dei beni ma l'acquisto è stato fatto con la dichiarazione del coniuge che li esclude dalla comunione. Atto notarile alla mano e via.
Sul vincolo di pertinenzialità scritto in un rogito si apre il mondo: vale, non vale? La pertinenzialità non si costituisce od estingue con atto notarile, altrimenti i notai dovrebbero lavorare 24 su 24. Contano solo gli elementi oggettivi e soggettivi indicati dal Codice Civile. Ci viene in aiuto la disciplina IMU che limita ad un immobile per tipo tra C/2, C/6 e C/7. Se la pertinenzialità è "ragionevole" (non potendo andare a verificare in continuazione se lo è davvero e in presenza di una pluralità di fabbricati della stessa categoria catastale quale di questi è) prendiamola per buona.
La diversità di titolarità però non è negoziabile, non c'è ragionevolezza o "buon senso" che tenga (sì, perché noi non usiano il buon senso, mai sentito dire?). Diversa titolarità = impossibile pertinenzialità. Punto. Anche se sull'atto ci fosse scritto che la moglie intende destinare i C/2 a servizio ed ornamento dell'abitazione di proprietà del marito. si tratta di una sua libera decisione ma non sarà mai pertinenzialità secondo la definizione civilistica, l'unica che conta per l'IMU, altrimenti bisogna demolire 20 anni abbondanti di giurisprudenza della Cassazione.