TERMINE DI PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Buonasera, vorrei un chiarimento sulla seguente problematica.
Un avvocato presenta un istanza in autotutela per un suo assistito, inviandola sia all’agenzia delle entrate che al nostro comune contestando un intimazione di pagamento avvenuta il 27/06/2023 per delle cartelle notificate una per ICI nel 2016 e l’altra nel 2017. Al riguardo osserva che la richiamata sospensione non è applicabile alla fattispecie, sia perché non si tratta di “nuovi carichi tributari”e, dunque di nuove cartelle di pagamento infatti siamo in presenza di intimazione di pagamento., sia perché la sospensione dei termini decadenziali non si applica in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali. Come stabilito dalla CTP di Pisa, prima sezione, con sentenza n. 42 del 04/07/2022, all’attività accertativa degli enti locali non si applica la sospensione di 85 giorni prevista dall’art. 67 D.L. N. 18/2020 e lo stesso per l’art. 157 d.l. n. 34/2020, il cui comma 7 bis chiarisce che le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali. Cosa ne pensate?Grazie in anticipo per l’attenzione
Un avvocato presenta un istanza in autotutela per un suo assistito, inviandola sia all’agenzia delle entrate che al nostro comune contestando un intimazione di pagamento avvenuta il 27/06/2023 per delle cartelle notificate una per ICI nel 2016 e l’altra nel 2017. Al riguardo osserva che la richiamata sospensione non è applicabile alla fattispecie, sia perché non si tratta di “nuovi carichi tributari”e, dunque di nuove cartelle di pagamento infatti siamo in presenza di intimazione di pagamento., sia perché la sospensione dei termini decadenziali non si applica in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali. Come stabilito dalla CTP di Pisa, prima sezione, con sentenza n. 42 del 04/07/2022, all’attività accertativa degli enti locali non si applica la sospensione di 85 giorni prevista dall’art. 67 D.L. N. 18/2020 e lo stesso per l’art. 157 d.l. n. 34/2020, il cui comma 7 bis chiarisce che le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali. Cosa ne pensate?Grazie in anticipo per l’attenzione