CONDIVISIONE NUOVO TESTO ACCERTAMENTO ESECUTIVO

in funzione dei Decreti Legislativi 219 e 220 del 30-12-2023 vanno apportate le necessarie modifiche ai testi degli avvisi di accertamento
PROPONGO QUESTA BASE DI PARTENZA SULLA QUALE OGNUNO POTRA' PORTARE LE SUE OSSERVAZIONI E/O INTEGRAZIONI
Ovviamente riporto solamente la parte dell'Avviso di Accertamento che deve fare riferimento alle modalità di ricorso e costituzione in giudizio e per contraddittorio informato
RICORSO
Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso, a pena di inammissibilità, entro 60 GG (sessanta giorni) dalla data di notificazione dell'atto.
A far data dal 1 Luglio 2019 il ricorso proposto deve essere notificato esclusivamente:
- mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di ____________ -PEC ________________________________, nel rispetto degli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati di cui all’art. 10 dal D.M. del 04/08/2015, adottato in attuazione Decreto 23 dicembre 2013, n. 163, in cui è previsto che il ricorso inviato in forma di documento informatico deve rispettare alcuni requisiti, ed in particolare:
- deve essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m
Per le sole controversie di valore fino a Euro 3.000, in cui è ammessa la difesa in proprio, se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica di professionisti, è possibile notificare il ricorso secondo una delle seguenti modalità:
1) a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall’articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile;
2) mediante consegna diretta al Comune di _____________, in Via ______________, che ne rilascia ricevuta;
3) direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’istanza in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (piegare il ricorso e spillarlo e sulla facciata esterna scrivere l’indirizzo del Comune – Ufficio Tributi, Via ______________________;
La Costituzione in Giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso alla Corte di giustizia tributaria di ________, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso al Comune, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria – SIGIT.
L'art. 16 del D. L. n° 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16 bis del D. Lgs. n° 546/92, ha infatti disposto l'obbligo della costituzione in giudizio in primo e secondo grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019.
L’obbligo del deposito con modalità telematiche non vale per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000 tremila euro (articolo 16-bis, comma 3-bis del D. Lgs. n° 546/92).
Per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica “Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all’art.16 del D.L. n.119/2018 e smi.
AVVERTENZE
Il responsabile del procedimento è _____________________.
Nel rispetto della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) come modificato dal Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219, si informa che per il presente Avviso è applicabile il “Principio del contraddittorio”.
Non sussiste tuttavia il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Salvo quanto sopra indicato, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Pertanto il principio del contraddittorio informato non sarà applicabile nei casi in cui l’avviso di accertamento sia riferito ad una contestazione di omesso, insufficiente o tardivo versamento, e di omessa dichiarazione nei casi in cui i dati non siano acquisibili d’ufficio (atti notarili, atti catastali, successioni).
Quindi nei casi in cui per definire compiutamente la contestazione siano necessari ed opportuni degli approfondimenti, l'amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto predisposto per la notifica, assegnando un termine non inferiore a 60 GG (sessanta giorni) per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con
riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
PROPONGO QUESTA BASE DI PARTENZA SULLA QUALE OGNUNO POTRA' PORTARE LE SUE OSSERVAZIONI E/O INTEGRAZIONI
Ovviamente riporto solamente la parte dell'Avviso di Accertamento che deve fare riferimento alle modalità di ricorso e costituzione in giudizio e per contraddittorio informato
RICORSO
Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso, a pena di inammissibilità, entro 60 GG (sessanta giorni) dalla data di notificazione dell'atto.
A far data dal 1 Luglio 2019 il ricorso proposto deve essere notificato esclusivamente:
- mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di ____________ -PEC ________________________________, nel rispetto degli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati di cui all’art. 10 dal D.M. del 04/08/2015, adottato in attuazione Decreto 23 dicembre 2013, n. 163, in cui è previsto che il ricorso inviato in forma di documento informatico deve rispettare alcuni requisiti, ed in particolare:
- deve essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m
Per le sole controversie di valore fino a Euro 3.000, in cui è ammessa la difesa in proprio, se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica di professionisti, è possibile notificare il ricorso secondo una delle seguenti modalità:
1) a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall’articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile;
2) mediante consegna diretta al Comune di _____________, in Via ______________, che ne rilascia ricevuta;
3) direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’istanza in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (piegare il ricorso e spillarlo e sulla facciata esterna scrivere l’indirizzo del Comune – Ufficio Tributi, Via ______________________;
La Costituzione in Giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso alla Corte di giustizia tributaria di ________, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso al Comune, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria – SIGIT.
L'art. 16 del D. L. n° 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16 bis del D. Lgs. n° 546/92, ha infatti disposto l'obbligo della costituzione in giudizio in primo e secondo grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019.
L’obbligo del deposito con modalità telematiche non vale per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000 tremila euro (articolo 16-bis, comma 3-bis del D. Lgs. n° 546/92).
Per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica “Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all’art.16 del D.L. n.119/2018 e smi.
AVVERTENZE
Il responsabile del procedimento è _____________________.
Nel rispetto della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) come modificato dal Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219, si informa che per il presente Avviso è applicabile il “Principio del contraddittorio”.
Non sussiste tuttavia il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Salvo quanto sopra indicato, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Pertanto il principio del contraddittorio informato non sarà applicabile nei casi in cui l’avviso di accertamento sia riferito ad una contestazione di omesso, insufficiente o tardivo versamento, e di omessa dichiarazione nei casi in cui i dati non siano acquisibili d’ufficio (atti notarili, atti catastali, successioni).
Quindi nei casi in cui per definire compiutamente la contestazione siano necessari ed opportuni degli approfondimenti, l'amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto predisposto per la notifica, assegnando un termine non inferiore a 60 GG (sessanta giorni) per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con
riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.