LA VEDIAMO ALLO STESSO MODO

Avevo già anticipato il mio punto di vista sul contraddittorio ed al momento arriva una condivisione di tutto rispetto da parte di Di Giuseppe Debenedetto - anutel
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Intanto va evidenziato che le fattispecie escluse, a ben vedere, coprono gran parte degli accertamenti emessi dai Comuni, quasi tutti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, considerato che nel campo dei tributi locali le questioni estimative sono veramente poche, come pure le questioni riguardanti la spettanza di agevolazioni.
Andrebbero quindi individuate, per i Comuni, due macro-tipologie di casi soggetti all’obbligo del contraddittorio: 1) questioni estimative (si pensi alle rettifiche del valore Imu delle aree edificabili oppure agli accertamenti Tari relativi alle aree di produzione di rifiuti speciali); 2) diniego di agevolazioni richieste (si pensi all’esonero dall’Imu per gli enti non commerciali).
Per il resto è da escludere l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente che non ha versato il tributo o che lo ha versato parzialmente o in ritardo, oppure per le omesse e infedeli dichiarazioni a eccezione dei limitati casi prima indicati.
Pertanto, in assenza del Dm che delimita la portata applicativa del contraddittorio, questo non può essere applicato a tutti i casi, ma al più dovrebbe essere limitato a quelli rientranti nelle due macro-tipologie richiamate.
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Intanto va evidenziato che le fattispecie escluse, a ben vedere, coprono gran parte degli accertamenti emessi dai Comuni, quasi tutti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, considerato che nel campo dei tributi locali le questioni estimative sono veramente poche, come pure le questioni riguardanti la spettanza di agevolazioni.
Andrebbero quindi individuate, per i Comuni, due macro-tipologie di casi soggetti all’obbligo del contraddittorio: 1) questioni estimative (si pensi alle rettifiche del valore Imu delle aree edificabili oppure agli accertamenti Tari relativi alle aree di produzione di rifiuti speciali); 2) diniego di agevolazioni richieste (si pensi all’esonero dall’Imu per gli enti non commerciali).
Per il resto è da escludere l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente che non ha versato il tributo o che lo ha versato parzialmente o in ritardo, oppure per le omesse e infedeli dichiarazioni a eccezione dei limitati casi prima indicati.
Pertanto, in assenza del Dm che delimita la portata applicativa del contraddittorio, questo non può essere applicato a tutti i casi, ma al più dovrebbe essere limitato a quelli rientranti nelle due macro-tipologie richiamate.