La CILA è un titolo edilizio che si utilizza per interventi di manutenzione straordinaria e non di ristrutturazione edilizia. Va da se quindi, secondo il dettato normativo che riporto qui sotto (art.1 comma 747 lett.b L.190/2019) e che è citato anche nella sentenza da lui richiamata, che l'immobile non era inagibile in quanto è stato oggetto proprio di manutenzione straordinaria.
La sentenza citata fa giurisprudenza insieme ad altre che sono uscite, ma nel caso specifico non è pertinente .
Ricordiamoci inoltre che oltre all'inagibilità vi deve anche sussistere il non utilizzo dell'immobile,
in alcun modo dunque nemmeno come deposito (e non è sempre scontato vi siano tutte e due questi elementi).
Rifare una scala esterno o ripassare il tetto non rende di per se un immobile inagibile, tant'è che c'è chi lo fa vivendo nell'immobile stesso. Il fatto che sia intervenuto con una manutenzione, pur straordinaria, ne è conferma.
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione