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Decreto riforma sanzioni

MessaggioInviato: 17/07/2024, 10:20
da Fiorella
Buongiorno colleghi, alla luce dell'effettiva entrata in vigore del decreto di riforma delle sanzioni, vi è per caso capitato sotto mano un qualche articolo che riassuma le novità che interessano solo i tributi locali? Perché a leggere le norme non se ne esce... :cry:

Re: Decreto riforma sanzioni

MessaggioInviato: 17/07/2024, 11:15
da lucio guerra
la più importante per noi è questa

- sanzione per omessi versamenti scende dal 30 al 25 per cento - per violazioni commesse dal 1 settembre 2024

Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471
Articolo 13 -
Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione.

In vigore dal 29/06/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 2
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

IL RESTO E' RAVVEDIMENTO

1- estende il ravvedimento operoso con sanzione ad 1/7 (in precedenza limitato a due anni) anche oltre i due anni e fino ai 5 anni successivi alla scadenza di presentazione della dichiarazione.

dal tenore letterale potrebbe essere

- 1/7 del 30% (4,29%) fino al 31-08-2024
- 1/7 del 25% (3,57%) dal 01-09-2024

Re: Decreto riforma sanzioni

MessaggioInviato: 17/07/2024, 11:53
da Fiorella
Grazie mille, Lucio!

Re: Decreto riforma sanzioni

MessaggioInviato: 26/07/2024, 6:08
da tanino
lucio guerra ha scritto:la più importante per noi è questa

- sanzione per omessi versamenti scende dal 30 al 25 per cento - per violazioni commesse dal 1 settembre 2024

Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471
Articolo 13 -
Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione.

In vigore dal 29/06/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 2
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

IL RESTO E' RAVVEDIMENTO

1- estende il ravvedimento operoso con sanzione ad 1/7 (in precedenza limitato a due anni) anche oltre i due anni e fino ai 5 anni successivi alla scadenza di presentazione della dichiarazione.

dal tenore letterale potrebbe essere

- 1/7 del 30% (4,29%) fino al 31-08-2024
- 1/7 del 25% (3,57%) dal 01-09-2024



Buongiorno Dott. Lucio Guerra,
per violazioni commesse dal 1^ settembre ... significa che se emetto Avviso di Accertamento omesso versamento IMU 2019 e successivi dopo il 1^ settembre 2024 applico il 25% oppure la nuova sanzione si applica dall'omissione versamento IMU dal 1^ settembre 2024?

Re: Decreto riforma sanzioni

MessaggioInviato: 26/07/2024, 12:42
da lucio guerra
la nuova sanzione si applica dall'omissione versamento IMU dal 1^ settembre 2024

Re: Decreto riforma sanzioni

MessaggioInviato: 26/07/2024, 15:34
da tanino
lucio guerra ha scritto:la nuova sanzione si applica dall'omissione versamento IMU dal 1^ settembre 2024


Grazie

Re: Decreto riforma sanzioni

MessaggioInviato: 26/07/2024, 17:21
da Kaleb
Data la "vivace" :roll: scelta del Legislatore delegato ci troveremo nella bizzarra situazione di sanzionare per il 2024 l'acconto IMU al 30% e il saldo IMU al 25% (perché far partire la riforma dal 1/1/2025 pareva troppo difficile.. ;) ). Stesso discorso per altre scadenze es. TARI in corso d'anno.

Re: Decreto riforma sanzioni

MessaggioInviato: 30/07/2024, 10:40
da A.MONICA
Buongiorno, pertanto non ritenete applicabile il principio del favor rei (art 3 c 3 Dlgs 472/1997)?? grazie

Re: Decreto riforma sanzioni

MessaggioInviato: 30/07/2024, 11:06
da lucio guerra
cosa c'entra ...

stiamo dicendo solo che avrebbero dovuto far decorrere la modifica non in corso d'anno (01-09-2024) ma dal 01-01-1025

è ovvio, per non impazzire, che applicheremo il 25% per tutta l'annualità e non il 30% fino al 31-08 ed il 25% dal 01-09

Re: Decreto riforma sanzioni

MessaggioInviato: 30/07/2024, 11:18
da A.MONICA
lucio guerra ha scritto:cosa c'entra ...

stiamo dicendo solo che avrebbero dovuto far decorrere la modifica non in corso d'anno (01-09-2024) ma dal 01-01-1025

è ovvio, per non impazzire, che applicheremo il 25% per tutta l'annualità e non il 30% fino al 31-08 ed il 25% dal 01-09



Non mi riferivo all'IMU 2024 per la quale anche io penso che avrebbero dovuto far decorrere la modifica non in corso d'anno.

Mi riferisco agli atti emessi per annualità precedenti: si continua ad applicare il 30% nonostante il principio che "se leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole" perchè la nuova norma precisa "per le violazioni commesse a decorrere dal 01.09.2024" ?