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insinuazione al passivo

MessaggioInviato: 02/09/2024, 8:57
da SALVATRICE
BUONGIORNO,
HO UNA SOCIETA' CHE è ENTRATA IN LIQUIDAZIONE E ADESSO CI CHIEDONO L'INSUAZIONE AL PASSIVO. NEL CASO DI SPECIE TRATTASI DI UNA SPCIETà CHE AVEVA MAGAZZINI MERCE E QUINDI DA REGOLAMENTO FINO AL 2019 ERANO ESENTI MA DAL 2020 SONO SOGGETTI AD IMU. IL PROBLEMA è CHE L'ENTE NON HA ANCORA TRASMESSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 2020 IN POI. COSA MI CONVIENE FARE? EMETTERLI TRASMETTENDOLI AL CURATORE E POI INSINUARMI AL PASSIVO? MA CHIARAMENTE NON ARRIVANO A DIVENTARE ESEVUTIVI PERCHE' L'INSUAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO IL 15 CORRENTE MESE. QUALE è L'ITER CORRETTO?
GRAZIE

Re: insinuazione al passivo

MessaggioInviato: 02/09/2024, 9:14
da Kaleb
Emetti tutti insieme gli avvisi di accertamento subito e li notifichi al contribuente (e pure al curatore, nella sua veste di legale rappresentante pro-tempore, alla sua PEC di studio professionale): è fisiologico che non possano già essere esecutivi. Poi presenti alla PEC della procedura di liquidazione giudiziale ex-curatela fallimentare domanda di ammissione al passivo, elencando estremi e importi ed allegando atti spediti e prove di notifica. Poi attendi speranzosa.. :roll:

Re: insinuazione al passivo

MessaggioInviato: 02/09/2024, 10:20
da SALVATRICE
GRAZIE

Re: insinuazione al passivo

MessaggioInviato: 02/09/2024, 11:36
da SALVATRICE
vorrei porti un'altra domanda se non ti disturbo.
visto che l'apertura della liquidazione giudiziale è il 16 maggio 2024 per l'imu non pagata oltre tale data e fino ad oggi come mi comporto? perchè ho letto che fino alla vendita è responsabile il curatore.
quindi fino al 2023 notifico gli avvisi di accertamento come indicato nella risposta di prima ma per l'anno corrente come mi comporto per il pre e dopo data di apertura liquidazione?

Re: insinuazione al passivo

MessaggioInviato: 02/09/2024, 12:15
da Kaleb
Avviso di accertamento IMU per il periodo di annualità pregresse ancora accertabili e, per il 2024, solo fino all'apertura della liquidazione giudiziale con provvedimento del Tribunale fallimentare. L'IMU dovuta per il periodo successivo segue il regime di sospensione provvisoria in costanza di procedura ex art. 10 comma 6 D.Lgs. 504/1992, con obbligo di pagamento in capo alla ex-curatela entro 3 mesi dal decreto di trasferimento degli immobili.