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beni merce

MessaggioInviato: 27/04/2015, 12:17
da mor.si
Buongiorno,
ho ricevuto una domanda di rimborso da parte di una immobiliare che nel 2013 e 2014 ha versato per immobili di proprietà pur avendo dichiarato che gli stessi erano da considerarsi beni merce.
Il dubbio che mi è sorto è legato in primis alla titolarità dei beni. Negli anni 80 è stata costituita impresa costruttrice poi chiusa e riaperta con altro nome a seguito del decesso di uno dei soci. Gli immobili erano stati costruiti prima dello scioglimento. Posso considerarli beni merce anche se è cambiata la società costruttrice? lA pratica edilizia era stata presentata a nome di due persone fisiche e non a nome della società.
Inoltre mi sembra strano che dal 1985 ad oggi detti immobili non siano mai stati affittati anche solo per un breve periodo. Sbaglio o per godere dell'esenzione non devono mai essere stati utilizzati?
Grazie

Re: beni merce

MessaggioInviato: 27/04/2015, 12:28
da lucio guerra
la norma non contine tali specifiche e approfondimenti quindi penso sia complesso motivare il diniego del rimborso

... sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.....

Re: beni merce

MessaggioInviato: 28/09/2017, 9:58
da mor.si
buongiorno,
come avete affrontato il problema dei beni merce affittati per parte dell'anno?
Io per quell'anno non concederei alcuna agevolazione ma sono in dubbio su come trattare gli anni successivi visto che gli immobili sono rientrati a bilancio come beni destinati alla vendita. voi accettate l'esenzione?
la normativa non è chiara e il parere espresso durante Telefisco 2014 non mi sembra così esaustivo
grazie

Re: beni merce

MessaggioInviato: 28/09/2017, 10:28
da Unborn
come scrivi tu non vi è chiarezza nel momento in cui quegli immobili ritornino sfitti, se non la nota di Telefisco. Per noi, una volta locati, perdono definitivamente la caratteristica di bene merce anche qualora ritornino sfitti. Ma è una interpretazione nostra. Al momento, in mancanza di normativa-giurisprudenza, ci sembra corretto ragionare così tenendo conto anche degli altri contribuenti (non imprese costruttrici) che hanno immobili sfitti e non possono godere dell'esenzione.