Nella determinazione delle superfici assoggettate al pagamento dell'Imu per zone classificate D2 in PRG (e approvazione del PUA) non si è tenuto conto dell'area per standard da cedere al comune pari al 10% della superficie. Il contribuente chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento in quanto non si è tenuto conto della detrazione ma l'imposta è stata chiesta sull'intera superficie. Il regolamento all'epoca ( ici 2011) non prevede nulla mentre l'attuale regolamento prevede che le aree sono soggette al pagamento dell' IMU .
(Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.)
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