disavanzo di amministrazione

L'art.188 del T.U.E.L. all'art.1 prevede l'immediata applicazione all'esercizio in corso di gestione dell'eventuale disavanzo di amministrazione.Successivamente ammette anche la possibilità di ripianarlo negli esercizi successivi. Per cui chiedo: ciò significa che il disavanzo deve essere COMUNQUE almeno in parte applicato nel bilancio in corso di gestione e parte negli anni successivi OPPURE significa che si può ripianare nei successivi anni senza applicarlo all'esercizio in corso?