da Paolo Gros » 18/05/2015, 11:24
la risoluzione n. 4/Df che, a differenza di quanto stabilito dalla giurisprudenza per l'Ici, estende l'esenzione dall'imposta municipale propria anche agli immobili non utilizzati direttamente, ma concessi in comodato dalle associazioni no profit ad altri enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali senza scopo di lucro riconosciute.
Il dubbio nasce dall'estensione all'Imu della disciplina Ici per i casi di esenzione dall'imposta e, in particolare, per gli Enc (articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 504/1992), norma rivisitata dall'articolo 91-bis del Dl 1/2012.
Secondo tale disposizione, l'agevolazione può essere applicata soltanto a condizione che l'immobile sia utilizzato direttamente dall'ente che ne è proprietario e per svolgere, con modalità non commerciali, attività "assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222". In pratica, no al beneficio, nel caso di utilizzo da parte di una no profit diversa dal soggetto proprietario anche in presenza di attività senza scopo di lucro.
La risoluzione, dopo essersi soffermata su diverse pronunce della Cassazione e della Corte costituzionale, sottolinea che i due organi si trovano concordi nell'affermare che l'agevolazione non può prescindere dall'utilizzo del bene dal parte dell'associazione che ne è proprietaria.
Questo, però, nel caso in cui ci si trovi in presenza di locazione dell'immobile, ipotesi che presuppone una fonte di reddito per l'ente non commerciale e la conseguente inapplicabilità dell'agevolazione.
Diversamente, il rapporto di comodato rappresenta un tipo di contratto essenzialmente gratuito, non produce ricchezza e capacità economica rilevante ai fini dell'imposizione fiscale secondo criteri validi per l'Imu.
In definitiva, il dipartimento Finanze dice sì all'esenzione dell'imposta municipale propria per il fabbricato dato in comodato dall'Enc a un'altra associazione no profit interna alla sua struttura oppure esterna, a condizione che in esso vengano svolte le attività individuate per usufruire dell'agevolazione.
L'organizzazione senza scopo di lucro che opera nell'immobile non deve naturalmente pagare l'Imu perché non è soggetto passivo, ma deve "fornire all'ente non commerciale che gli ha concesso l'immobile tutti gli elementi necessari per consentirgli l'esatto adempimento degli obblighi tributari sia di carattere formale sia sostanziale".
Fonte :Fiscooggi