versamento ici ad errato comune

Salve,
per un versamento ici 2004 a Comune errato,in merito alla richiesta di rimborso,effettuata oltre il quinto anno,è giusto respingerla come indicato,dopo richiesta parere, dall'Ifel che mi rspondeva:
per la risposta al suo quesito, si riporta: Corte di Cassazione, ordinanza 30 settembre 2011, n. 20003, che rileva quanto segue:
«1) In tema di ICI, il termine triennale per il rimborso delle somme versate e non dovute di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13 ha natura speciale rispetto a quello previsto dalle regole civilistiche in tema di prescrizione e decorre "dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione" (Cass. 30.6.2010, n. 15440; 28.5.2010, n. 13142; 7.5.2008, n. 11094; 28.4.2003, n. 14291); ma decorre senz'altro dal giorno del versamento, nel caso in cui quest'ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non era dovuto o non lo era nella misura in cui fu effettuato ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge, in base alla quale venne effettuato, poiché in questi casi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento (Cass. 7.11.2005, n. 21557; 13.6.2003, n. 9516; 14.5.2003, n. 74519;
2) Nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (in specie, per i rimborsi dei versamenti dell'ICI, dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13) o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario (del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 6, e, ora, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g, e art. 21, comma 2), regime che impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune (v. Cass. 10.12,2009, n. 25872; 12.7.2006, n. 15840; n, 17918/2004)».
Grazie
per un versamento ici 2004 a Comune errato,in merito alla richiesta di rimborso,effettuata oltre il quinto anno,è giusto respingerla come indicato,dopo richiesta parere, dall'Ifel che mi rspondeva:
per la risposta al suo quesito, si riporta: Corte di Cassazione, ordinanza 30 settembre 2011, n. 20003, che rileva quanto segue:
«1) In tema di ICI, il termine triennale per il rimborso delle somme versate e non dovute di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13 ha natura speciale rispetto a quello previsto dalle regole civilistiche in tema di prescrizione e decorre "dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione" (Cass. 30.6.2010, n. 15440; 28.5.2010, n. 13142; 7.5.2008, n. 11094; 28.4.2003, n. 14291); ma decorre senz'altro dal giorno del versamento, nel caso in cui quest'ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non era dovuto o non lo era nella misura in cui fu effettuato ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge, in base alla quale venne effettuato, poiché in questi casi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento (Cass. 7.11.2005, n. 21557; 13.6.2003, n. 9516; 14.5.2003, n. 74519;
2) Nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (in specie, per i rimborsi dei versamenti dell'ICI, dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13) o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario (del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 6, e, ora, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g, e art. 21, comma 2), regime che impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune (v. Cass. 10.12,2009, n. 25872; 12.7.2006, n. 15840; n, 17918/2004)».
Grazie