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agevolazioni per abitazioni principali cat. a1 a8 a9

MessaggioInviato: 27/05/2015, 9:24
da fausto65
Premesso che la somma delle aliquote imu (8)+ tasi (2,5) per la generalità degli immobili è pari al 10,5 per mille, per le abitazioni principali di cat. a1 a8 e a9 mantenere le aliquote imu del 5,5 e la tasi al 2,5 supera di fatto il limite del 6 per mille, è possibile procedere con agevolazioni nei confronti di queste oppure no? Come devono essere tali agevolazioni?
Grazie

Re: agevolazioni per abitazioni principali cat. a1 a8 a9

MessaggioInviato: 27/05/2015, 9:34
da Paolo Gros
è stata confermata anche la possibilità di deroga introdotta la scorsa primavera ad opera del D.L. n. 16/2014, inizialmente prevista solo per il primo anno di entrata in vigore del nuovo tributo. La Legge di Stabilità proroga infatti al 2015 la possibilità a favore dei Comuni di derogare ad entrambi i limiti imposti (quello della somma delle aliquote e quello specifico TASI del 2,5 per mille) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille; questo può essere fatto a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari assimilate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi in passato con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. Come si ricorderà, la C.M. n. 2/DF/2014 è intervenuta in merito alle modalità di applicazione di questa maggiorazione: l’incremento dello 0,8 per mille va inteso come essere complessivo per entrambi i limiti e ciascun ente può scegliere se imputare tutto l’incremento ad uno dei due oppure ripartirlo tra essi.

Re: agevolazioni per abitazioni principali cat. a1 a8 a9

MessaggioInviato: 27/05/2015, 9:54
da lucio guerra
per tali tipologie di immobili la somma IMU + TASI non deve superare il 6 per mille

per la detrazione sono confermati i 200 euro

NUOVO COMMA 10
10. Dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616