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Immobile dei pensionati residenti all’estero

Inviato:
29/05/2015, 9:48
da Moderatore Tutto PA
Secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, del DL n. 201/2011, è data facoltà ai Comuni di assimilare all’abitazione principale:
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, spostano la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari (a patto che l’immobile in questione non sia concesso in locazione);
- l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (è possibile in questo caso che i Comuni limitino l’agevolazione alla quota di rendita catastale non superiore al valore di 500 euro oppure alle sole situazioni in cui l’ISEE del nucleo familiare del comodatario sia inferiore ai 15.000 euro l’anno).
Ed ecco un’ulteriore novità in materia, valida a partire dal 2015, introdotta dall’art. 9-bis, comma 1, del DL n. 47/2014: è assimilabile ad abitazione principale una unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero (e iscritti all’AIRE) che siano pensionati negli Stati esteri di residenza; condizioni per ottenere tale agevolazione sono le seguenti: 1) la casa deve essere posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, 2) la casa non deve essere concessa in locazione o in comodato d’uso.
Tale agevolazione interessa unicamente i pensionati nei Paesi esteri di residenza e non i lavoratori italiani all’estero, né coloro che percepiscono un trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano.
Fonte: Studio Sigaudo
Re: Immobile dei pensionati residenti all’estero

Inviato:
29/05/2015, 13:29
da davide79
Oltre all'esenzione IMU, a questi soggetti si applica la Tasi e la Tari ridotta di 2/3.
Finchè si parla di imposte IMU e Tasi in autoliquidazione, i problemi sono marginali (a parte le proiezioni di gettito).
Ma come prevedete di comportarvi nel calcolare la Tari? Mandate gli avvisi di pagamento interi e aspettate che si faccia vivo il contribuente?
Re: Immobile dei pensionati residenti all’estero

Inviato:
30/05/2015, 8:36
da Veronica P.
"Tale agevolazione interessa unicamente i pensionati nei Paesi esteri di residenza e non i lavoratori italiani all’estero, né coloro che percepiscono un trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano."
Un'ulteriore precisazione: per "pensionato", a vostro dire, si intende solo il titolare di pensione di vecchiaia? Ho un contribuente che percepisce una pensione di invalidità all'estero (ha 63 anni e la pensione di vecchiaia la percepirà al compimento dei 65) e mi chiede se può usufruire dell'agevolazione.
Io penserei di no: la normativa non approfondisce nulla e la mia interpretazione sarebbe piuttosto restrittiva...
Re: Immobile dei pensionati residenti all’estero

Inviato:
31/05/2015, 9:22
da lucio guerra
la legge non specifica nulla ma non mi sembra che lo spirito sia quello di considerare pensioni di invalidità, ma nel caso ha 63 anni e la pensione di vecchiaia la percepirà al compimento dei 65
Re: Immobile dei pensionati residenti all’estero

Inviato:
11/07/2015, 8:46
da Veronica P.
La risoluzione n. 6/DF del 26/06/2015, chiarisce ogni dubbio: "... in merito a tale requisito, resta, però, da aggiungere che la norma si riferisce genericamente al trattamento pensionistico e ciò comporta che si possa ricomprendere in tale trattamento, fermo restando quanto appena illustrato, qualunque tipo di pensione e, quindi, ad esempio anche quella di invalidità."
Peccato, come sempre, che per come è scritta, la normativa sia sempre tanto lacunosa da creare disagi ai contribuenti e a chi la deve applicare al meglio...
Re: Immobile dei pensionati residenti all’estero

Inviato:
11/07/2015, 19:58
da lucio guerra
Meglio così .... nella disposizione di legge generica .... si applica a tutti ...... poco condivisibile ma meglio per i contribuenti che non ne possono più. ...
INTERPRETAZIONI DISCORDANTI TRIBUTI PENSIONATI AIRE

Inviato:
20/07/2015, 11:48
da t&t
Buongiorno a tutti
in merito all'argomento è appena venuto in ufficio un cittadino AIRE pensionato nel sul Paese di Residenza che possiede una abitazione qui nel nostro comune ma è iscritto all'AIRE in altro comune.
A tal proposito ho notato delle discordanze circa le interpretazioni normative, che riporto di seguito:
- Risoluzione MEF n. 6/DF del 26/06/2015 indica che: è sufficiente che il cittadino sia iscritto all'AIRE e non anche che l'immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all'AIRE;
- Circolare Anci Emilia Romagna del 07/07/2015: va anche precisato che l'assimilazione all'abitazione principale opera solo per l'abitazione che insiste nel Comune ove il contribuente risulta essere iscritto all'AIRE, non potendosi estenderla anche ad altre eventuali abitazioni possedute in altri comuni
Considerato che il riconoscimento o meno dei benefici incide sia sul gettito IMU che su quello TARI (TASI non applicata), quale delle due interpretazioni è più giusto seguire?
Grazie
Re: Immobile dei pensionati residenti all’estero

Inviato:
20/07/2015, 14:18
da lucio guerra
personalmente mi ero già espresso
...Nel caso un contribuente sia proprietario di un'immobile nel comune “x” però iscritto AIRE in un comune “y” e sia stata stabilita dal comune l’assimilazione ad abitazione principale, si ritiene :
- che non possa essere considerata abitazione principale “assimilata” in quanto non c'è corrispondenza tra comune dove risulta ubicato l'immobile di proprietà e comune di provenienza ed iscrizione nelle liste elettorali.
Ogni comune, avendo la propria AIRE, è l'unico competente alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione dei cittadini residenti all'estero, e pertanto il comune dove si trova ubicato l'immobile di proprietà non sarebbe informato di eventuali cancellazioni dall'AIRE per decesso, irreperibilitá presunta, perdita della cittadinanza italiana oppure trasferimento di indirizzo o di Stato di residenza, nonché di modifiche dello stato civile per effetto di matrimoni, nascite, divorzi e decessi.
il mef è di diversa opinione ... del tutto discutibile
Re: Immobile dei pensionati residenti all’estero

Inviato:
21/07/2015, 7:55
da Paolo Gros
condivido che.... non possa essere considerata abitazione principale “assimilata” in quanto non c'è corrispondenza tra comune dove risulta ubicato l'immobile di proprietà e comune di provenienza ed iscrizione nelle liste elettorali.
Re: Immobile dei pensionati residenti all’estero

Inviato:
21/07/2015, 8:54
da davide79
Però c'è da dire che non è affatto scontato che il cittadino italiano residente all'estero sia proprietario di un immobile nel comune di iscrizione AIRE.
Spesso si tratta di persone emigrate negli anni '50 '60 '70 che magari hanno completamente tagliato i ponti con il loro paese di origine. E' ovvio che nel corso di tutti questi anni possono succedere tante cose, tra cui vendere o affittare l'immobile del comune di iscrizione AIRE (il comune "X"), e acquistare un altro immobile in un altro comune (il comune "Y"). Del resto - essendo un'assimilazione - paragono la cosa come un cittadino italiano che compra una casa in un altro comune e vi prende la residenza, con la differenza che il cittadino italiano residente all'estero non è obbligato a cambiare comune di iscrizione AIRE (che, ricordiamo, è il comune di ultima residenza in Italia, e non il comune in cui si è proprietari di un immobile, quant'anche unico).
Personalmente, non trovando questa limitazione nella norma, in quanto parla di un unico immobile di proprietà nel territorio italiano, senza condizionarlo al fatto che sia ubicato nel comune di iscrizione all'AIRE, mi sento di seguire l'indicazione meno restrittiva del MEF.