ICI: esclusi i fabbricati della cooperativa agricola

La sentenza n. 10355 della Cassazione ha ribadito l’esenzione da ICI per quanto concerne gli immobili posseduti da una cooperativa agricola che, in quanto utilizzati per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci, siano da considerarsi rurali. La ruralità di tali fabbricati non è associata all’iscrizione in Catasto degli stessi ma dipende, quindi, unicamente dal loro utilizzo.
La sentenza in oggetto riprende le analoghe conclusioni delle precedenti sentenze n. 18565/2009 e n. 18570/2009 delle Sezioni Unite. Il caso giudicato dalla Cassazione riguardava il ricorso presentato da una cooperativa agricola contro il Comune competente: quest’ultimo, infatti, aveva risposto con il silenzio all’istanza di rimborso ICI presentata dalla società per le annualità dal 2002 al 2004; le Commissioni tributarie in primis e la Cassazione da ultima hanno accolto le richieste della cooperativa, riconoscendo il carattere di ruralità dei fabbricati oggetto di contenzioso sulle basi di quanto sopra esposto.
La sentenza in oggetto riprende le analoghe conclusioni delle precedenti sentenze n. 18565/2009 e n. 18570/2009 delle Sezioni Unite. Il caso giudicato dalla Cassazione riguardava il ricorso presentato da una cooperativa agricola contro il Comune competente: quest’ultimo, infatti, aveva risposto con il silenzio all’istanza di rimborso ICI presentata dalla società per le annualità dal 2002 al 2004; le Commissioni tributarie in primis e la Cassazione da ultima hanno accolto le richieste della cooperativa, riconoscendo il carattere di ruralità dei fabbricati oggetto di contenzioso sulle basi di quanto sopra esposto.