Sulla questione dell’esenzione IMU per gli “immobili merce” invenduti e non locati delle cooperative edilizie arriva una nota chiarificatrice dell’IFEL, datata 28 maggio 2015: agli immobili di cui sopra non è applicabile l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 9-bis, DL n. 201/2011.
L’esenzione prevista dal suddetto art. 13 riguarda i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, a patto che gli stessi non siano locati; dati tali presupposti l’IFEL sottolinea che nel caso degli “immobili merce” delle cooperative edilizie si possono notare due elementi in contraddizione con l’articolo in oggetto:
- è dubbia l’assimilazione delle cooperative edilizie alle imprese costruttrici;
- la destinazione degli immobili delle cooperative edilizie è il soddisfacimento delle esigenze dei soci, e non la vendita.
Fonte: Studio Sigaudo