da lucio guerra » 29/06/2015, 14:00
1) notifica avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
2) l’avviso di accertamento diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla data di notifica senza che siano stati
depositati ricorsi
3) notifica ingiunzione fiscale entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data in cui è divenuto
definitivo l’atto di accertamento
4) se il contribuente non paga nei termini previsti nell’ingiunzione fiscale (entro 30 gg) e non
presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte
dell’ente impositore o della Commissione tributaria, avranno seguito le procedure esecutive nei
confronti del debitore e dei coobbligati