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termine approvazione aliquote

MessaggioInviato: 05/08/2015, 15:37
da Mara83
Salve a tutti,
secondo voi è legittimo approvare le nuove aliquote tasi e le tariffe tari dopo il 3o luglio (termine di approvazione del bilancio 2015) con il bilancio di previsione che viene portato in consiglio comunale solo la fine di agosto. O sarebbe stato necessario convocare un consiglio comunale ad hoc solo per approvare le nuove aliquote e tariffe entro il termine del 30 luglio ?

Grazie

Re: termine approvazione aliquote

MessaggioInviato: 05/08/2015, 16:11
da lucio guerra
Le aliquote approvate oltre il 30 luglio sono inapplicabili.

Non hanno alcun valore per il 2015 a meno che ci sia una sanatoria (ne dubito)

Quindi allo stato attuale le aliquote IMU e TASI, le tariffe TARI e add. -IRPEF applicabili, per chi non lo a fatto entro il 30-07, sono quelle del 2014.

Andava convocato consiglio apposito entro il 30-07

Re: termine approvazione aliquote

MessaggioInviato: 06/08/2015, 14:08
da lucio guerra
una delle tante sentenze in proposito (questa riguarda add.le IRPEF ma il concetto è il medesimo per tutti i tributi locali)

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Consiglio di Stato Sentenza n. 3817 del 17 luglio 2014

http://www.entionline.it/j17/ALTRIB/201 ... .Irpef.pdf

1.- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, chiedeva l’annullamento della deliberazione n. 54 del 14 dicembre 2013, con la quale il consiglio comunale di Lamezia Terme aveva stabilito l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2013, modificando l’aliquota in
vigore nell’anno 2012, fissandola nella percentuale dello 0,80%.
Il Ministero deduceva l’illegittimità della delibera: a) per violazione del termine perentorio di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 169, della l. n. 296 del 2006 e dell’art. 8 del d.l. n. 102 del 2013; b) per incompetenza e violazione dell’art. 23 Cost. e dell’art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 360 del 1998; c) per violazione dell’art. 3 della l. n. 212 del 2000.

2.- Con la sentenza n. 471 del 21 marzo 2014, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, respinte le eccezioni in rito sollevate dal Comune di Lamezia Terme, ha accolto il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ha annullato la delibera impugnata ritenendo, come dedotto dal Ministero, che il termine del 30 novembre 2013 per l’approvazione delle aliquote Irpef è termine perentorio, con la conseguenza che la deliberazione consiliare impugnata, adottata in data successiva al 30 novembre 2013, è illegittima e deve essere annullata.