IMU E DIRITTO DI ABITAZIONE POSTUMO

Inviato:
06/08/2015, 9:18
da inestreviso
Buongiorno,
questo è il caso:
nucleo familiare composto da padre madre e 2 figlie che immigrano nel nostro Comune nel 1974. Proprietario dell' abitazione il padre al 100%.
Nel 1986 madre e due figlie emigrano in altro comune e altra regione e qui rimane il padre.
nel dicembre 2013 il padre muore e la vedova riporta qui la residenza un mese dopo la morte (gennaio 2014).
La successione vede le quote di proprietà ripartite equamente (33,33% per ognuna).
Le figlie invocano il diritto di abitazione per la madre al 100% (e quindi si esenterebbero dall'IMU).
Ma al momento della morte del padre non si è costituito il diritto di abitazione in quanto la moglie abitava (da + di trent'anni) in altro Comune e ha trasferito la residenza solo dopo la morte del coniuge.
Attendo un vostro parere in merito
Re: IMU E DIRITTO DI ABITAZIONE POSTUMO

Inviato:
06/08/2015, 9:26
da Paolo Gros
L’art. 540, secondo comma, del codice civile, così come modificato dalla L. 19.05.1975 n.151, dispone che: “Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
ora e' palese che nel caso non si trattasse della casa di abitazione per cui rientra nella normale successione che pero' a riguardo :
pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n.4847/2013)
La sentenza delle Sezioni Unite - la n. 4847 del 27 febbraio 2013 - riconosce in favore del coniuge i diritti di abitazione ed uso nella successione legittima in virtù di due considerazioni:
1) la ratio della norma risiede nella tutela del superstite, il quale, in considerazione della stabilità delle sue abitudini di vita, subirebbe un ulteriore danno psicologico e morale qualora, dopo il decesso del coniuge, fosse costretto a cambiare alloggio. Evidentemente il danno che si arrecherebbe al coniuge superstite sarebbe identico tanto se si versasse in ipotesi di successione necessaria, quanto in quella di successione legittima;
2) l’art. 540 comma 2 c.c. trova applicazione anche qualora il coniuge “concorra con altri chiamati” e tale concorso può verificarsi non solo nell'ambito della successione testamentaria, ma anche in quella legittima
consiglio la lettura della sentenza
Re: IMU E DIRITTO DI ABITAZIONE POSTUMO

Inviato:
06/08/2015, 11:19
da inestreviso
ricapitolando quindi: nel caso specifico l'immobile è stato adibito a "residenza del nucleo familiare" dal 1974 al 1986 con interruzione per i successivi 30 anni salvo ritornare nell'immobile (il solo coniuge superstite) successivamente alla morte.
So che il diritto di abitazione una volta acquisito non si perde neanche se non si esercita per 20 anni ma in questo caso sembra non essersi nemmeno costituito.
Mi conferma?
grazie
Re: IMU E DIRITTO DI ABITAZIONE POSTUMO

Inviato:
06/08/2015, 12:12
da lucio guerra
ritengo sia cmq applicabile
Re: IMU E DIRITTO DI ABITAZIONE POSTUMO

Inviato:
07/08/2015, 8:05
da Paolo Gros
per Inestreviso...
temo di non essere stato chiaro....