Funzionario Responsabile IUC

Buonasera a tutti, pongo una questione ed auspico in un esaustivo parere al riguardo.
Il Responsabile Area Finanziaria PO Cat. D3 (con diploma di perito industriale) di comune con meno di 5000 abitanti (il quale Comune ha ottenuto a dicembre 2014 una deroga - senza scadenza- da Regione Lombardia all'obbligo di funzioni associate con altri comuni di cui al comma 530 art. 1 L. 147/2013) viene collocato a riposo il giorno 9/8/2015. Al suo posto il Sindaco ha intenzione di nominarsi (egli stesso ed in pratica da se stesso) titolare e responsabile del servizio finanziario, ai sensi art. 53 comma 23 L. 388/2000. Preciso ovviamente la presenza di un Segretario Comunale seppur su più comuni (e quindi la condizione da rispettare di cui all'art. 97 comma 4 lettera d) TUEL 267/2000) ed inoltre che nell'area finanziaria è in pianta organica un D1, ragioniere ed in servizio dal 1989 sempre nella medesima area, già responsabile del procedimento ed il quale ha proposto per sé stesso la nomina a PO responsabile dei relativi servizi Tributi, SUAP e Informatica ma che non ha chiesto di venire responsabilizzato per la sola parte prettamente finanziaria e ragionieristica (ragioneria in generale, contabilità entrate e uscite, bilancio previsione e consuntivo). Alla luce anche di quanto precisato dalla Corte dei Conti Regione Lombardia con Delibera n. 219/2015, che solleva fortemente il problema della divisione dei poteri politico.amministratvo soprattutto per l'area finanziaria venuta a mancare con l'applicazione ai comuni con meno di 5.000 abitanti del predetto art. 53 comma 23 L. 388/2000, ritenete attribuibile con le condizioni sopra esposte la responsabilità del servizio Tributi al Sindaco (con correlata azione del Comune, a sua firma, accertatoria ed eventualmente concordataria delle imposte locali)?? Ammesso che tale responsabilità sia lecitamente attribuibile, come potrebbe il Comune documentare in sede di approvazione Bilancio Previsione di ogni anno il risparmio (contenimento della spesa) ottenuto e prescritto dall'ultimo capoverso del più volte citato art. 53 comma 23 L. 388/2000 quando è stata esternalizzata con decorrenza 1/3/2015 (con 6 mesi di anticipo rispetto alla data di pensionamento dell'ex Responsabile di area per sopperire alle mancanze in organico, rimanendo in ufficio ragioneria una sola collaboratrice Cat. B) una consulenza sulla gestione in genere della ragioneria e del rispetto del patto di stabilità ad un professionista abilitato il cui costo addirittura supererebbe l'indennità PO in precedenza erogata al Responsabile Area Finanziaria collocato a riposo?? Grazie ancora in anticipo.
Il Responsabile Area Finanziaria PO Cat. D3 (con diploma di perito industriale) di comune con meno di 5000 abitanti (il quale Comune ha ottenuto a dicembre 2014 una deroga - senza scadenza- da Regione Lombardia all'obbligo di funzioni associate con altri comuni di cui al comma 530 art. 1 L. 147/2013) viene collocato a riposo il giorno 9/8/2015. Al suo posto il Sindaco ha intenzione di nominarsi (egli stesso ed in pratica da se stesso) titolare e responsabile del servizio finanziario, ai sensi art. 53 comma 23 L. 388/2000. Preciso ovviamente la presenza di un Segretario Comunale seppur su più comuni (e quindi la condizione da rispettare di cui all'art. 97 comma 4 lettera d) TUEL 267/2000) ed inoltre che nell'area finanziaria è in pianta organica un D1, ragioniere ed in servizio dal 1989 sempre nella medesima area, già responsabile del procedimento ed il quale ha proposto per sé stesso la nomina a PO responsabile dei relativi servizi Tributi, SUAP e Informatica ma che non ha chiesto di venire responsabilizzato per la sola parte prettamente finanziaria e ragionieristica (ragioneria in generale, contabilità entrate e uscite, bilancio previsione e consuntivo). Alla luce anche di quanto precisato dalla Corte dei Conti Regione Lombardia con Delibera n. 219/2015, che solleva fortemente il problema della divisione dei poteri politico.amministratvo soprattutto per l'area finanziaria venuta a mancare con l'applicazione ai comuni con meno di 5.000 abitanti del predetto art. 53 comma 23 L. 388/2000, ritenete attribuibile con le condizioni sopra esposte la responsabilità del servizio Tributi al Sindaco (con correlata azione del Comune, a sua firma, accertatoria ed eventualmente concordataria delle imposte locali)?? Ammesso che tale responsabilità sia lecitamente attribuibile, come potrebbe il Comune documentare in sede di approvazione Bilancio Previsione di ogni anno il risparmio (contenimento della spesa) ottenuto e prescritto dall'ultimo capoverso del più volte citato art. 53 comma 23 L. 388/2000 quando è stata esternalizzata con decorrenza 1/3/2015 (con 6 mesi di anticipo rispetto alla data di pensionamento dell'ex Responsabile di area per sopperire alle mancanze in organico, rimanendo in ufficio ragioneria una sola collaboratrice Cat. B) una consulenza sulla gestione in genere della ragioneria e del rispetto del patto di stabilità ad un professionista abilitato il cui costo addirittura supererebbe l'indennità PO in precedenza erogata al Responsabile Area Finanziaria collocato a riposo?? Grazie ancora in anticipo.