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importo minimo accertamenti

MessaggioInviato: 03/09/2015, 14:11
da amcdl
Sto effettuando la verifica di posizioni ici anno 2010 e vorrei una conferma:
se l'importo dovuto per insufficiente versamento o per omesso versamento dell'imposta dovuta comprensivo di sanzioni ed interessi non supera € 30,00 non si procede ad emettere avviso di accertamento ai sensi art.1 del D.P.R. 129/99 (COME MODIFICATO DAL D.L. 16/2012 CONVERTITO DALLA LEGGE 44/2012)? Vi ringrazio

Re: importo minimo accertamenti

MessaggioInviato: 03/09/2015, 16:54
da lucio guerra
Minimo d’accertamento euro 30 non più applicabile ai tributi locali dal 1 gennaio 2014

Art. 1 comma 736 legge di stabilità 2014 – legge n.147 del 27.12.2013
All’articolo 3, comma 10, del decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

TESTO PRIMA DELLA MODIFICA

Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

TESTO ATTUALE

Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali , qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Re: importo minimo accertamenti

MessaggioInviato: 03/09/2015, 20:29
da amcdl
Grazie Lucio ma se nel Regolamento Generale delle Entrate approvato ancora nel 2007 si disponeva che non si provvedeva ad accertamento od iscrizione a ruolo per somme inferiori ad € 16,53 mi attengo ancora a detto regolamento oppure l'art.1 comma 376 della legge 147/2013 prevale sul regolamento comunale? Grazie di nuovo.

Re: importo minimo accertamenti

MessaggioInviato: 04/09/2015, 8:44
da lucio guerra
applichi quanto stabilito dal tuo regolamento in quanto tale norma non si applica più ai tributi locali

TESTO ATTUALE

Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali , qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Re: importo minimo accertamenti

MessaggioInviato: 09/06/2016, 16:53
da MICOL
la disposizione dell’articolo 1 del D.P.R. 129/99 secondo cui “non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali” qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito (con riferimento a ogni periodo d’imposta) non superi l’importo di 16,53 euro. A decorrere dal 1° luglio 2012, tale importo è di 30 euro (articolo 3, comma 10, del decreto legge 16/2012 convertito dalla Legge 44/2012).

ma quindi il dpr 129/99 non è più applicabile?

non avendo un regolamento posso accertare e poi mandare a ruolo qualsiasi importo?

Re: importo minimo accertamenti

MessaggioInviato: 09/06/2016, 17:08
da lucio guerra
applichi quanto stabilito dal tuo regolamento in quanto tale norma non si applica più ai tributi locali

TESTO ATTUALE

Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali , qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Re: importo minimo accertamenti

MessaggioInviato: 30/05/2017, 13:46
da Sandra Montanarini
scusate, un chiarimento, ma per 1 gennaio 2014 si intende anno d'IMPOSTA o anno di EMISSIONE dell'avviso?

Re: importo minimo accertamenti

MessaggioInviato: 30/05/2017, 14:35
da lucio guerra
tale minimo di accertamento non è applicabile ai tributi locali prescindere dalla data