CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIAMO!

So bene che l'argomento è trito e ritrito, ma consentitemi di ritornarci ancora una volta.
L'art. 13 del D.L. 201/2011 contiene i seguenti periodi:
"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile."
Al riguardo, la Circolare IMU 3DF del 18 maggio 2012 afferma, tra l'altro:
"... Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze ......... Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative ..."
Risulta chiaro che la norma in questione, lungi dal portare certezza ed equità, non ha fatto altro che alimentare incertezza ed iniquità, tanto è il potenziale di elusione in essa contenuto e già strumentalmente evidenziato da tanta stampa, poco obiettiva e sempre ben disposta nei confronti degli evasori/elusori.
Gli esempi che seguono sono paradigmatici:
• due coniugi che possiedono due abitazioni nello stesso comune, anche a diversi chilometri di distanza, non possono SICURAMENTE usufruire della doppia agevolazione
• due coniugi che possiedono due abitazioni in due comuni confinanti, anche a pochi metri di distanza, con cambio di residenza di un coniuge POSSONO usufruire della doppia agevolazione
• due coniugi che possiedono, oltre all'abitazione coniugale, la casetta in montagna o l'appartamento al mare, con cambio di residenza di un coniuge POSSONO usufruire della doppia agevolazione
Faccio presente che tutte le casistiche sopra riportate sono presenti nel comune dove opero (il mancato gettito derivante dalle case di villeggiatura riguarda colleghi di altri comuni, ma il succo rimane).
La circolare dimostra l'evidente imbarazzo del Ministero nel difendere la frase incriminata "nello stesso comune", considerato il tentativo di limitarne la portata con l'affermazione "... il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative ...". Riconosciamo perlomeno la buona volontà del MEF che, obiettivamente, non poteva fare molto di più. C'è da chiedersi, però, se la limitazione evidenziata sia opponibile in giudizio con qualche speranza di accoglimento da parte delle Commissioni Tributarie, posto che, come detto, la maggioranza della stampa (e molti colleghi, subito arresisi) danno per scontato che, a sola condizione che il comune di residenza sia diverso, il beneficio è bell'e acquisito.
Ciò premesso, passo alla domanda. Cosa ne pensate di un eventuale accertamento, così motivato:
"Si rileva la mancanza dei requisiti necessari a qualificare i fabbricati oggetto di accertamento come <ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE>: si evidenzia che le relative agevolazioni IMU spettano solo per l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e, a tal proposito, risulta che l'abitazione di dimora abituale della famiglia del contribuente è sempre stata ubicata nel comune di XXX in Via XXX. Per quanto attiene alla distinzione operata dal legislatore in materia di IMU tra residenze diverse poste nel medesimo comune ovvero in comuni diversi, si precisa che la Circolare 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze (par. 6) ha spiegato sostanzialmente che, qualora due coniugi stabiliscano la loro residenza e dimora abituale in immobili ubicati in comuni diversi, sarà possibile usufruire per entrambi delle agevolazioni solo qualora non si tratti di una mera operazione elusiva ma, al contrario, sia motivata da un’effettiva e reale necessità, ad esempio trasferimenti per motivi di lavoro. Nel caso di specie, non si ravvisano motivazioni tali da giustificare un <trasferimento per motivi di lavoro> in un comune confinante, su fabbricato ubicato a pochi km di distanza da quello del coniuge."
L'art. 13 del D.L. 201/2011 contiene i seguenti periodi:
"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile."
Al riguardo, la Circolare IMU 3DF del 18 maggio 2012 afferma, tra l'altro:
"... Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze ......... Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative ..."
Risulta chiaro che la norma in questione, lungi dal portare certezza ed equità, non ha fatto altro che alimentare incertezza ed iniquità, tanto è il potenziale di elusione in essa contenuto e già strumentalmente evidenziato da tanta stampa, poco obiettiva e sempre ben disposta nei confronti degli evasori/elusori.
Gli esempi che seguono sono paradigmatici:
• due coniugi che possiedono due abitazioni nello stesso comune, anche a diversi chilometri di distanza, non possono SICURAMENTE usufruire della doppia agevolazione
• due coniugi che possiedono due abitazioni in due comuni confinanti, anche a pochi metri di distanza, con cambio di residenza di un coniuge POSSONO usufruire della doppia agevolazione
• due coniugi che possiedono, oltre all'abitazione coniugale, la casetta in montagna o l'appartamento al mare, con cambio di residenza di un coniuge POSSONO usufruire della doppia agevolazione
Faccio presente che tutte le casistiche sopra riportate sono presenti nel comune dove opero (il mancato gettito derivante dalle case di villeggiatura riguarda colleghi di altri comuni, ma il succo rimane).
La circolare dimostra l'evidente imbarazzo del Ministero nel difendere la frase incriminata "nello stesso comune", considerato il tentativo di limitarne la portata con l'affermazione "... il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative ...". Riconosciamo perlomeno la buona volontà del MEF che, obiettivamente, non poteva fare molto di più. C'è da chiedersi, però, se la limitazione evidenziata sia opponibile in giudizio con qualche speranza di accoglimento da parte delle Commissioni Tributarie, posto che, come detto, la maggioranza della stampa (e molti colleghi, subito arresisi) danno per scontato che, a sola condizione che il comune di residenza sia diverso, il beneficio è bell'e acquisito.
Ciò premesso, passo alla domanda. Cosa ne pensate di un eventuale accertamento, così motivato:
"Si rileva la mancanza dei requisiti necessari a qualificare i fabbricati oggetto di accertamento come <ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE>: si evidenzia che le relative agevolazioni IMU spettano solo per l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e, a tal proposito, risulta che l'abitazione di dimora abituale della famiglia del contribuente è sempre stata ubicata nel comune di XXX in Via XXX. Per quanto attiene alla distinzione operata dal legislatore in materia di IMU tra residenze diverse poste nel medesimo comune ovvero in comuni diversi, si precisa che la Circolare 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze (par. 6) ha spiegato sostanzialmente che, qualora due coniugi stabiliscano la loro residenza e dimora abituale in immobili ubicati in comuni diversi, sarà possibile usufruire per entrambi delle agevolazioni solo qualora non si tratti di una mera operazione elusiva ma, al contrario, sia motivata da un’effettiva e reale necessità, ad esempio trasferimenti per motivi di lavoro. Nel caso di specie, non si ravvisano motivazioni tali da giustificare un <trasferimento per motivi di lavoro> in un comune confinante, su fabbricato ubicato a pochi km di distanza da quello del coniuge."