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TASI: illegittima se colpisce solo una categoria

MessaggioInviato: 11/09/2015, 9:47
da Moderatore Tutto PA
Con la sentenza n. 1927/2015, il TAR Milano ha dichiarato illegittima una delibera comunale in cui l’aliquota TASI 2014 riservata agli ‘altri fabbricati’ era stata esplicitamente circoscritta a una sola categoria catastale e per di più, nel caso specifico, ad un solo soggetto (una centrale idroelettrica).

La suddetta delibera comunale stabiliva le seguenti aliquote TASI 2014: 1 per mille per le abitazioni principali; 1,9 per mille per gli immobili in categoria catastale D/1 esclusivamente per le centrali idroelettriche; azzerata per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili.

In tal modo la società idroelettrica risultava l’unico soggetto colpito dalla TASI per la categoria ‘altri immobili’, facendosi carico da sola di circa il 78% del gettito TASI complessivo.

Il TAR Milano ha accolto il ricorso presentato dalla società sulla base delle seguenti considerazioni:

• la TASI è finalizzata al finanziamento di una serie di servizi indivisibili di cui usufruiscono i detentori di un immobile ubicato all’interno di un determinato Comune;
• è illegittimo escludere completamente una categoria di soggetti fruitori dei servizi dall’onere del tributo;
• è illegittimo che l’onere del tributo sia fatto ricadere quasi completamente su un unico soggetto, nonostante la possibilità di differenziare (o addirittura azzerare) le aliquote prevista dai commi 676 e 683 della Legge di Stabilità 2014;
• è facoltà dei giudici contestare l’operato dell’Amministrazione comunale nei casi in cui sia evidente un esercizio irragionevole del potere discrezionale.

Re: TASI: illegittima se colpisce solo una categoria

MessaggioInviato: 11/09/2015, 14:18
da lucio guerra
sono molti i comuni che in presenza di centrali idroelettriche o impianti fotovoltaici a terra hanno fatto tali determinazioni, sia per IMu che per TASI

ho sempre ritenuto non corretto tale operato, ed a chi mi aveva richiesto indicazioni in merito, ho sempre indicato

confermo quanto già scritto a roberto per argomento simile in altro post e che trova, a mio avviso, conferma anche nella circolare MEF n.3/d del 18.05.2012

stralcio circolare :

Occorre precisare che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.

Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.

http://www.paologros.net/t14333-aliquot ... tovoltaici

di conseguenza, è possibile manovrare le aliquote, differenziandole sia

- nell'ambito della stessa fattispecie impositiva (esempio : altri immobili)
- all'interno del gruppo catastale (esempio : gruppo catastale D)
- con riferimento alle singole categorie (esempio : categoria D/1)

ma non , ovviamente categoria catastale D/1 esclusivamente per le centrali idroelettriche

potevano scrivere che l'aliquota si applicava a Mario Rossi allora ..............