TARI: tariffa differenziata per i B&B

La Cassazione, con la sentenza n. 16972/2015) è intervenuta a fornire linee guida in tema di TARSU (e quindi anche di TARI) per il caso fino ad ora controverso dei rifiuti prodotti dai bed and breakfast.
Fino a questo momento le posizioni dei Comuni in materia sono state contrastanti, dividendosi tra due linee d’azione principali:
• assimilare implicitamente i B&B o alle abitazioni principali o agli alberghi senza ristorante;
• prevedere un’apposita tariffa per i B&B, inserendoli o in una categoria specifica di utenza non domestica (con tariffa inferiore a quella degli alberghi) o nella categoria delle abitazioni (con numero di occupanti determinato dal numero massimo di posti letto disponibili).
Secondo la Cassazione sarebbe illegittimo:
• sia tassare i B&B con una tariffa uguale a quella degli alberghi “in quanto le due fattispecie non sono assimilabili a tali fini, in quanto i bed e breakfast, svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva di carattere imprenditoriale, non possono, per espressa previsione normativa, essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l'attività professionalmente”;
• sia equiparare i B&B alle abitazioni, in quanto i primi producono sicuramente rifiuti diversi e superiori rispetto alle utenze residenziali.
La soluzione proposta dalla Corte prevede, dunque, di istituire una tariffa apposita, all’interno della categoria riservata alle abitazioni; i valori e i coefficienti di quantità di questa tariffa, tuttavia, dovranno tenere conto della “promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi”. La sentenza precisa, infine, che il computo della superficie tassabile dei B&B deve essere eseguito tenendo conto delle disposizioni previste per le utenze domestiche.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link:
http://www.studiosigaudo.com/wp-content/uploads/Cass16972.pdf
Fino a questo momento le posizioni dei Comuni in materia sono state contrastanti, dividendosi tra due linee d’azione principali:
• assimilare implicitamente i B&B o alle abitazioni principali o agli alberghi senza ristorante;
• prevedere un’apposita tariffa per i B&B, inserendoli o in una categoria specifica di utenza non domestica (con tariffa inferiore a quella degli alberghi) o nella categoria delle abitazioni (con numero di occupanti determinato dal numero massimo di posti letto disponibili).
Secondo la Cassazione sarebbe illegittimo:
• sia tassare i B&B con una tariffa uguale a quella degli alberghi “in quanto le due fattispecie non sono assimilabili a tali fini, in quanto i bed e breakfast, svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva di carattere imprenditoriale, non possono, per espressa previsione normativa, essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l'attività professionalmente”;
• sia equiparare i B&B alle abitazioni, in quanto i primi producono sicuramente rifiuti diversi e superiori rispetto alle utenze residenziali.
La soluzione proposta dalla Corte prevede, dunque, di istituire una tariffa apposita, all’interno della categoria riservata alle abitazioni; i valori e i coefficienti di quantità di questa tariffa, tuttavia, dovranno tenere conto della “promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi”. La sentenza precisa, infine, che il computo della superficie tassabile dei B&B deve essere eseguito tenendo conto delle disposizioni previste per le utenze domestiche.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link:
http://www.studiosigaudo.com/wp-content/uploads/Cass16972.pdf