da Unborn » 19/09/2015, 13:41
Concordo con Lucio. Dopo molti anni sono giunto alla conclusione che questo storia di stabilire i valori di rifermento o valori minimi ai fini del tributo, stia diventando un boomerang o quantomeno uno strumento che viene utilizzato ad uso e consumo, talvolta storpiandolo, da parte sia dei contribuenti ma anche dagli addetti ai lavori.
La storpiatura più grande (e sottolineo che è solo la più grande senza dilungarmi sulle altre) è pensare che il Comune stabilisca, con le sue delibere, i valori delle aree. Lo spirito che sottende a ciò è solo quello di dare uno strumento di supporto al contribuente sprovveduto in materia e soprattutto di limitare l'insorgenza di contenziosi tra l'ente ed il contribuente stesso. A seconda della definizione con tale delibera il comune stabilisce solo dei valori indicativi che possono essere minimi o di riferimento e che sono orientativi nel secondo caso e limitativi del potere di accertamento nel primo, ovvero se il contribuente dichiara o versa su tali valori si adegua al "tetto" messo dall'ente al suo potere d'accertamento anche se il valore dell'area risulta superiore da altra documentazione.
Detto ciò il valore che il contribuente dovrebbe utilizzare e sempre e solo quello di mercato così come stabilito dalla norma del resto. Se nel vostro caso, ritenete che il valore di mercato di quell'area sia realmente inferiore si può anche procedere al rimborso, tenendo appunto presente che con quella delibera ne voi ne nessun altro ente stabilisce il valore di mercato...