IMU-Aliquota terreni nei comuni che non hanno deliberato.

Questa è la normativa di riferimento:
DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2014, n. 185. Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli
Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono piu' oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1,lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,l'imposta e' determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
Legge 22 dicembre 2011, n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
A mio avviso l'aliquota è quella di base deliberata dall'Ente, ma mi si fa sempre più strada l'interpretazione che l'aliquota di base è il 7,6 a prescindere da quella deliberata dal Comune - Vorrei una Vostra opinione in merito.
Grazie
DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2014, n. 185. Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli
Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono piu' oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1,lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,l'imposta e' determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
Legge 22 dicembre 2011, n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
A mio avviso l'aliquota è quella di base deliberata dall'Ente, ma mi si fa sempre più strada l'interpretazione che l'aliquota di base è il 7,6 a prescindere da quella deliberata dal Comune - Vorrei una Vostra opinione in merito.
Grazie