da lucio guerra » 28/09/2015, 17:06
dovrebbe correttamente contenere tale indicazione e firma, anche se la giurisprudenza ormai consolidata, propende per ..............non può considerarsi nulla nè inesistente la notifica per illeggibilità della firma del notificante sulla relata.
La Corte di legittimità ha inoltre rilevato che, in conformità ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, “ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l’identità dell’autore dell’atto”, con la conseguenza che, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, “spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità della sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata (o comunque del potere esercitato)“. Pertanto, in assenza di una tale dimostrazione, “va escluso il vizio di nullità, e a maggior ragione di inesistenza, della notificazione” (v. Cass. n. 16407 del 2003).
(Corte di Cassazione, Quinta Sezione Civile, sentenza n. 9036 del 6 maggio 2015)