Accertamenti TARSU art. 1 comma 340 L. 311/2004

A dicembre 2014 il Comune ha emesso avvisi di accertamento Tarsu per gli anni 2008 e 2009 ai sensi dell’art. 1 comma 340 della L. 311/2004, cioè applicando l’80% della superficie catastale.
Gli adeguamenti delle superfici sono avvenuti senza darne prima comunicazione ai contribuenti.
In un caso specifico è successo quanto segue:
E’ stato notificato avviso di accertamento senza sanzioni e interessi, con allegati bollettini di pagamento, in quanto risultava una superficie catastale di 422 mq contro i 90 dichiarati.
Il contribuente paga ma in seguito dimostra all’ufficio tributi che la superficie catastale è palesemente errata in quanto, da misurazione effettuata, quella calpestabile è di 95 mq. L’ufficio verbalmente risponde che la superficie catastale può essere corretta solo con la presentazione da parte del contribuente stesso di un’istanza di rettifica presso il catasto. Il contribuente, vista l’incoerenza della planimetria depositata in catasto rispetto alla situazione reale decide di presentare una variazione catastale (DOCFA) a seguito dalla quale risulta una superficie catastale di 112 mq e quindi chiede il riesame dell’accertamento e la restituzione delle somme versate in eccesso. Il comune risponde con un diniego motivandolo con il fatto che la superficie è stata corretta con una variazione catastale e non con una richiesta di rettifica con errore da imputare al catasto e per questo la modifica decorre dalla data di iscrizione negli atti catastali; inoltre prospetta al contribuente (verbalmente) la possibilità di subire gli accertamenti per gli anni dal 2010 al 2014.
In questo caso specifico, avendo il contribuente dimostrato l’errore del catasto, poteva il comune effettuare il rimborso riconoscendo la retroattività alla modifica della superficie?
In generale:
- il comune ha l’obbligo di comunicare la modifica della superficie prima di emettere l’avviso di accertamento?
- in caso di dati catastali errati spetta al comune richiedere la planimetria al contribuente e trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate per le eventuali correzioni?
Vi ringrazio per le eventuali risposte.
Gli adeguamenti delle superfici sono avvenuti senza darne prima comunicazione ai contribuenti.
In un caso specifico è successo quanto segue:
E’ stato notificato avviso di accertamento senza sanzioni e interessi, con allegati bollettini di pagamento, in quanto risultava una superficie catastale di 422 mq contro i 90 dichiarati.
Il contribuente paga ma in seguito dimostra all’ufficio tributi che la superficie catastale è palesemente errata in quanto, da misurazione effettuata, quella calpestabile è di 95 mq. L’ufficio verbalmente risponde che la superficie catastale può essere corretta solo con la presentazione da parte del contribuente stesso di un’istanza di rettifica presso il catasto. Il contribuente, vista l’incoerenza della planimetria depositata in catasto rispetto alla situazione reale decide di presentare una variazione catastale (DOCFA) a seguito dalla quale risulta una superficie catastale di 112 mq e quindi chiede il riesame dell’accertamento e la restituzione delle somme versate in eccesso. Il comune risponde con un diniego motivandolo con il fatto che la superficie è stata corretta con una variazione catastale e non con una richiesta di rettifica con errore da imputare al catasto e per questo la modifica decorre dalla data di iscrizione negli atti catastali; inoltre prospetta al contribuente (verbalmente) la possibilità di subire gli accertamenti per gli anni dal 2010 al 2014.
In questo caso specifico, avendo il contribuente dimostrato l’errore del catasto, poteva il comune effettuare il rimborso riconoscendo la retroattività alla modifica della superficie?
In generale:
- il comune ha l’obbligo di comunicare la modifica della superficie prima di emettere l’avviso di accertamento?
- in caso di dati catastali errati spetta al comune richiedere la planimetria al contribuente e trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate per le eventuali correzioni?
Vi ringrazio per le eventuali risposte.